Cassazione Penale, Sentenza n. 31399/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un soggetto ritenuto responsabile di bancarotta patrimoniale in relazione alla fallita Edil C.M. S.r.l., dichiarata fallita nel 2014 con passivo di circa 7,6 milioni di euro. La condotta contestata consisteva in una scissione parziale mediante la quale veniva trasferita alla beneficiaria Edil CM Real Estate S.r.l. parte rilevante del patrimonio immobiliare della fallita, con successiva locazione di parte degli immobili alla società scissa, così da sottrarre risorse al ceto creditorio e, in tesi, al fisco. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto e che la Corte territoriale aveva applicato un giudizio di pericolo solo ipotetico. Ha contestato che il rischio per i creditori potesse fondarsi sulla mera ricerca dei beni, evidenziando la presenza di ipoteca di Equitalia sui beni trasferiti, la responsabilità solidale della beneficiaria e la mancata verifica di eventuali creditori privilegiati della beneficiaria. Ha inoltre censurato l’omessa valutazione delle difese documentali su bilanci, prosecuzione dell’attività, tempistica della scissione rispetto alla verifica fiscale e natura imprenditoriale dell’operazione. Con il secondo motivo ha lamentato il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, ritenendo trascurati incensuratezza, condotta post delictum e condotta processuale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti esposti, rilevando l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata sul punto centrale della concreta messa in pericolo delle ragioni creditorie a seguito della scissione societaria. Ha affermato che, nelle scissioni con debiti tributari antecedenti, occorre considerare il peculiare regime di responsabilità illimitata previsto dall’art. 173, comma 13, TUIR e dall’art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997, che incide sulla verifica del pericolo concreto e impedisce un automatico rinvio alle sole regole civilistiche. Ha quindi censurato la Corte di appello per non aver valutato in concreto la situazione patrimoniale della società beneficiaria, la possibile incidenza di creditori concorrenti, la prosecuzione dell’attività della fallita e l’effettiva convenienza economica dell’operazione, tutte circostanze rilevanti ai fini della prognosi postuma. È stata invece ritenuta non consentita la doglianza sulla asserita contabilità in nero, per difetto di prova del travisamento. Le altre censure sono state dichiarate assorbite. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per qualificare la bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ribadisce che la fattispecie richiede un pericolo concreto per la garanzia dei creditori.
richiamato dalla difesa e dalla Corte come disciplina civilistica delle scissioni, distinta però dal regime tributario speciale.
art. 173, comma 13, d.P.R. 917 del 1986
prevede, per le scissioni, la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti per i debiti fiscali anteriori; la Corte lo valorizza per escludere un mero richiamo alla disciplina civilistica e imporre una verifica concreta del pericolo.
art. 15, comma 2, d.lgs. 472 del 1997
conferma, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti alla scissione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la forma sintetica dei motivi di ricorso.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con intervento delle parti secondo la disciplina vigente.
richiamato come fonte di modifica dell’art. 611 c.p.p. applicabile al rito di trattazione.
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale/distrattiva, quando fondata su una scissione societaria, richiede un accertamento in concreto della lesione o messa in pericolo della garanzia patrimoniale dei creditori, secondo una prognosi postuma ex ante e non sulla sola base dell’esito fallimentare.
- Nelle scissioni societarie con debiti tributari anteriori, il giudice non può applicare automaticamente i soli criteri civilistici della responsabilità verso i creditori: il regime fiscale speciale di responsabilità illimitata delle società partecipanti incide direttamente sulla valutazione della concreta pericolosità della condotta.
- Per integrare il reato non basta evocare in modo astratto una operazione societaria svantaggiosa o una possibile difficoltà di recupero dei beni; occorre confrontarsi con le specifiche condizioni patrimoniali della società beneficiaria, con l’eventuale presenza di creditori concorrenti e con la reale capacità dell’operazione di ridurre la garanzia per il ceto creditorio della fallita.
- Il giudice di merito deve rispondere alle deduzioni difensive documentali che incidono sulla valutazione del pericolo concreto, come bilanci, prosecuzione dell’attività, tempistica dell’operazione e logica imprenditoriale dell’assetto societario; l’omissione di tale confronto può determinare apparenza o insufficienza della motivazione.
- Le scelte gestorie dell’impresa non sono penalmente rilevanti per il solo fatto che siano imprudenti o economicamente discutibili: assumono rilievo quando l’esito dell’operazione sia macroscopicamente abnorme e incompatibile, in chiave ex ante, con la tutela del ceto creditorio e con una logica imprenditoriale ragionevole.
- Il ricorso per cassazione che deduca travisamento della prova deve indicare e provare specificamente il dato processuale decisivo e la sua effettiva esistenza; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile nel merito.
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