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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19958/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia trae origine dalla caduta accidentale di una persona su una via comunale, che la Corte d'appello aveva ritenuto causata dall'irregolarità della superficie stradale, in custodia al Comune. Il giudice di primo grado aveva deciso diversamente, ma in appello il danneggiato aveva ottenuto la condanna dell'ente al risarcimento ex art. 2051 c.c. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ignorato la prova della condotta gravemente negligente e imprudente della danneggiata, tale da interrompere il nesso causale o comunque da integrare concorso colposo; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che le risultanze istruttorie avrebbero mostrato un comportamento della danneggiata idoneo a costituire caso fortuito e causa esclusiva del danno; (3) omesso esame di fatti decisivi controversi, deducendo l'incongruenza e lacunosità della consulenza tecnica d'ufficio utilizzata per quantificare il danno alla persona.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente rubricati come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle prove, censura non proponibile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non individuava in modo specifico il fatto storico decisivo asseritamente omesso nell'esame della consulenza tecnica, né dimostrava la sua decisività in termini di certezza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è stata richiamata come base della condanna in appello; in cassazione si è ribadito che la contestazione del nesso causale e del fortuito, se risolta in critica alla ricostruzione fattuale, non integra violazione di legge ma censura di merito.

  • art. 1227 c.c.

    È stato evocato dal ricorrente per sostenere il concorso colposo della danneggiata e l'interruzione o riduzione del nesso causale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare i fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito; la Corte ha escluso che la censura investisse un errore di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per lamentare un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza non denunciasse un reale vizio di sussunzione, ma una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei primi due motivi, ma la Corte ha chiarito che, quando si contesta la valutazione del fatto concreto, non è configurabile una vera violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha precisato che il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico decisivo omesso e la sua concreta decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, non è ammissibile sotto la veste della violazione di legge una censura che, in realtà, miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo omesso, non essendo sufficiente lamentare in modo generico l'inadeguatezza, l'incongruenza o la lacunosità della motivazione o della consulenza tecnica.
  • Perché un fatto o un rilievo tecnico non esaminato integri un vizio decisivo, esso deve essere idoneo, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, a sovvertire la decisione fondata sulle altre risultanze istruttorie.
  • La contestazione del concorso colposo della danneggiata o del caso fortuito, ove dipenda dall'apprezzamento del materiale probatorio, attiene al merito e non consente di per sé un sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Il ricorrente per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando in ricorso gli elementi istruttori e le controdeduzioni rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare la decisività della censura senza accedere agli atti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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