Cassazione Penale, Sentenza n. 11050/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) relativa a 53 grammi di marijuana. I motivi di ricorso denunciavano: errata valutazione degli elementi probatori (eccessiva considerazione del solo dato ponderale nonostante la sostanza fosse in un unico involucro e la perquisizione domiciliare negativa); omissione di valutare il contesto del lockdown (che giustificherebbe una "scorta" personale); mancata riqualificazione in illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/1990 per mancanza di perizia sul principio attivo; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; e nullità per mancato rispetto del termine di notifica in appello (art. 601 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul profilo processuale ha ritenuto insussistente la censura sul termine di notifica in appello: l'appello era stato proposto prima delle modifiche normative del 10/7/2024 e si applicava il previgente termine dilatorio di venti giorni, rispettato nel caso di specie. Sul merito, la Corte ha confermato che la valutazione del giudice di merito è sindacabile in Cassazione solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione; ha ritenuto corretta e logica la valutazione della Corte territoriale che, oltre al peso (53 g), ha considerato modalità di occultamento (nascosto nel cappuccio della felpa), assenza di prova dello stato di assuntore abituale, il luogo e le modalità del rinvenimento (fuori dal domicilio, in centro mentre si muoveva in bicicletta) e l'incompatibilità dell'ipotesi di scorta personale anche per il degrado della sostanza nel tempo. Ha inoltre escluso la necessità di perizia chimica quando il narcotest e altre fonti probatorie risultano sufficienti e motivate. La particolare tenuità ex art. 131-bis è stata correttamente esclusa in ragione della quantità e della modalità di occultamento nonché del precedente penale. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice in tema di sostanze stupefacenti (detenzione a fini di spaccio). La Corte ha confermato che la qualificazione come detenzione a fini di spaccio può fondarsi su una valutazione globale degli elementi (dato ponderale, modalità di occultamento, circostanze oggettive e soggettive) e non richiede che il dato ponderale da solo determini la destinazione non personale.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 75
Riguarda l'illecito amministrativo per uso personale. La Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori acquisiti e della motivazione, i fatti non potessero essere ricondotti alla sfera del mero illecito amministrativo.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha confermato che tale causa può essere esclusa in presenza di rilevante gravità della condotta (quantità e modalità di occultamento) e quando ricorre un precedente penale, non essendo applicabile automaticamente.
Codice di procedura penale, art. 601, comma 5 (e comma 3 richiamato)
Disciplina il termine a comparire in appello tra notifica dell'atto e udienza. La Corte ha chiarito la rilevanza della data di proposizione dell'appello ai fini dell'applicazione della disciplina previgente o di quella modificata (10/7/2024); nel caso il termine applicabile era quello previgente (20 giorni) e dunque rispettato.
Codice di procedura penale, art. 180
Termini per rilevare/nullità relative all'intervento dell'imputato; la Corte ha richiamato la necessità che certe eccezioni siano sollevate entro termini processuali previsti (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado).
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Limiti del controllo di legittimità: Cassazione verifica la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non la rivalutazione delle risultanze di fatto. La Corte ha applicato questo principio per respingere censure di merito.
Codice di procedura penale, art. 192
Riferito nelle censure come regola sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato che il giudice di merito abbia violato i principi probatori richiamati.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze in termini di onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73-bis, comma 1, lett. a)
Citato in riferimento ai limiti tabellari; la Corte osserva che il superamento dei limiti tabellari non determina una presunzione assoluta di destinazione allo spaccio, ma aumenta il peso indiziario del dato ponderale nell'ambito di una valutazione complessiva.
Massime di principio
- Il mero dato quantitativo non è di per sé decisivo: il giudice deve valutare globalmente anche modalità di occultamento, confezionamento, luogo e circostanze del rinvenimento per inferire la destinazione allo spaccio.
- La presenza di una sola confezione o la negativa perquisizione domiciliare non esclude automaticamente la natura di detenzione a fini di spaccio se sussistono altri indizi (occultamento non compatibile con uso personale, comportamento, precedente penale, ecc.).
- Il giudice non è sempre obbligato a disporre perizia chimica: narcotest e altre fonti probatorie possono essere sufficienti se la motivazione mostra elementi univoci e coerenti sulla natura e quantità della sostanza.
- Le circostanze straordinarie (es. lockdown) possono essere considerate come elemento esplicativo della quantità detenuta, ma non sono determinanti e devono essere valutate insieme ad altri elementi (degrado della sostanza, dosi medie, luogo in cui si trovava l'imputato).
- La particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta presenta una significativa gravità oggettiva (quantità, modalità di occultamento) o quando esistono precedenti; la sua applicazione richiede valutazione di merito non sindacabile se adeguatamente motivata.
- In Cassazione si verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione integrale delle prove: le censure di merito devono dunque concretizzare vizi di illogicità o di violazione di legge.
- Quanto ai termini processuali per l'appello, occorre verificare quale disciplina sia applicabile in funzione della data di proposizione dell'impugnazione: le modifiche normative non operano retroattivamente rispetto agli appelli già proposti.
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