Cassazione Civile, Ordinanza n. 14555/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un avvocato che assumeva di aver subito una lesione della reputazione, dell’onore e dell’identità personale a seguito di frasi asseritamente offensive contenute in una denuncia-querela e in successive conversazioni con terzi, tra cui l’espressione riferita alla sua persona come "omosessuale" e quella "calabrese di merda". Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato Euro 9.000,00; la Corte d’appello aveva dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato l’appello dell’autore delle espressioni, ritenendo che la statuizione di condanna trovasse autonoma ratio nella lesione della reputazione derivante dall’espressione offensiva rivolta in presenza di altre persone, con giudicato interno sul punto e congruità della liquidazione equitativa. Nel ricorso per cassazione il convenuto deduceva: 1) violazione degli artt. 343, 434 e 112 c.p.c. per extrapetizione e per mancata specificità del motivo di appello, sostenendo che non fosse stato provato che egli fosse l’autore dei messaggi e che l’appello avesse invece censurato l’erronea riqualificazione del diritto leso; 2) vizio motivazionale per omessa considerazione dell’eccezione di preclusione derivante dal giudicato penale assolutorio per diffamazione; 3) e 4) violazione degli artt. 2059 e 2697 c.c. e ulteriore vizio motivazionale, contestando la prova dell’invio e della ricezione dei messaggi, la riferibilità degli stessi a sé e la quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non aveva rispettato l’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non avendo trascritto o localizzato in modo preciso il motivo di appello volto a censurare la statuizione di primo grado che riconosceva il risarcimento per la lesione della reputazione derivante dall’espressione "calabrese di merda". In assenza di tale specificazione, le doglianze sull’extrapetizione e sul giudicato penale assolutorio erano prive di decisività; inoltre, le censure sulla prova dei messaggi e sulla quantificazione del danno sono state ritenute, rispettivamente, attinenti al giudizio di fatto e comunque generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di extrapetizione; la Corte non entra nel merito della censura perché la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità del ricorso.
invocato insieme agli altri articoli processuali per contestare l’ampiezza e la specificità dell’appello.
invocato per sostenere che il motivo di appello fosse specifico; la Corte ritiene però non specificamente localizzato il motivo rilevante.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica nel senso che il ricorrente deve trascrivere o indicare specificamente la localizzazione degli atti e delle parti rilevanti; la sua violazione rende il motivo inammissibile.
richiamato per contestare il danno non patrimoniale liquidato, ma la censura è ritenuta generica e comunque priva di decisività.
richiamato per contestare la prova del fatto lesivo e della riferibilità dei messaggi; la Corte osserva che la doglianza attiene al giudizio di fatto ed è inammissibile.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile rispettare l’onere di specificità e localizzazione degli atti processuali rilevanti: la parte deve trascrivere o indicare con precisione dove si trovi il motivo di appello o il passaggio dell’atto su cui fonda la censura.
- La doglianza di extrapetizione o di errore nell’oggetto della pronuncia non è scrutinabile se non si dimostra con precisione che la statuizione impugnata non era stata devoluta al giudice di appello.
- Le censure che investono la valutazione della prova o la riferibilità soggettiva del fatto lesivo sono inammissibili quando sono formulate in modo generico o richiedono un nuovo giudizio di merito.
- Una censura sulla liquidazione equitativa del danno deve essere specifica e argomentata; la mera contestazione apodittica della congruità dell’importo non consente il controllo di legittimità.
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