Cassazione Penale, Sentenza n. 31522/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado confermativa della condanna ex art. 73 d.P.R. 309/1990 su sei motivi essenziali: 1) nullità della "vocatio in iudicium" in primo grado per notifica al difensore domiciliatario di un imputato straniero senza accertamento della conoscenza dell'italiano e senza l'assenso del difensore (art. 164, c. 4-bis c.p.p.); 2) errata determinazione della competenza territoriale (contestazione iniziata a Modena ma processata a Ravenna, con richiamo ad art. 8 e art. 9 c.p.p.); 3) e 4) mancata logica motivazionale e valutazione errata della partecipazione e del concorso di persone nell'acquisto/trasporto dello stupefacente (ruolo del ricorrente come "staffetta"/"falso scopo"); 5) mancata qualificazione della sua condotta come di minima importanza ai sensi dell'art. 114 c.p.; 6) eccessiva commisurazione della pena (determinata oltre il doppio del minimo edittale) senza riconoscere le attenuanti generiche e senza adeguata considerazione della sua incensuratezza e successivo titolo di studio; in subordine si chiedeva la declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non avesse adeguatamente contrastato la motivazione della Corte d'appello, che aveva evidenziato elementi documentali (elezione di domicilio, nomina di difensori di fiducia, atti processuali) idonei a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e ha escluso l'applicabilità dell'art. 164, c. 4-bis c.p.p. per motivo di tempus regit actum. Gli altri motivi sono stati considerati inammissibili per mancato puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e per tentativo di sindacare valutazioni di merito (ricostruzione di acquisiti, intercettazioni, osservazioni e ruolo organizzativo nel trasporto dei 10 kg di stupefacente). La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione dei criteri di competenza territoriale (art. 9 c.p.p.) e la legittimità della commisurazione della pena (art. 133 c.p.). Per effetto dell'inammissibilità è preclusa la declaratoria di prescrizione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina i reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto non applicabile l'ipotesi di lieve entità (c.5) in relazione alla quantità e all'organizzazione del traffico (10 kg).
art. 164, comma 4-bis, cod. proc. pen.
introdotto con L. 23 giugno 2017, n. 103
Prevede esigenze di assenso del difensore domiciliatario; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile ratione temporis (tempus regit actum) alla vocatio avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della norma.
Criteri suppletivi per la determinazione della competenza territoriale quando non è identificabile il luogo della prima azione; applicato correttamente per ritenere competente il Tribunale di Ravenna nel caso di acquisto non localizzabile seguito da trasporto.
Criterio di competenza in relazione al luogo di consumazione dell'illecito; evocato dal ricorrente ma non ritenuto applicabile poiché il luogo dell'acquisto non era identificato e il giudice ha fatto ricorso ai criteri di cui all'art. 9.
Prevede la riduzione di pena per opera di minima importanza; la Corte ha valutato che non ricorressero i presupposti di minima importanza in relazione al ruolo organizzativo e alla consistenza del traffico.
Criteri per la determinazione della pena nel caso concreto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente esercitato la discrezionalità valutativa nei limiti previsti da tale articolo.
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
Disposizioni sull'ammissione dei motivi di cassazione: richiedono motivi che si confrontino puntualmente con la motivazione impugnata; la mancata comparazione ha determinato l'inammissibilità.
Consente la condanna al versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per la cornice sanzionatoria atta a compensare la colpa processuale del ricorrente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola i limiti della motivazione del ricorso in cassazione; citata per delimitare l'enunciazione dei motivi nella esposizione del ricorso.
Massime di principio
- Per la declaratoria di nullità della vocatio in iudicium per carenza di conoscenza della lingua, è necessario proporre elementi oggettivi (es. certificazioni, dichiarazioni rese in atti, testimonianze) che contraddicano l'elemento probatorio formato dal domicilio eletto o da comportamenti processuali che indicano conoscenza dell'italiano; la sola affermazione generica non basta.
- Le norme introdotte successivamente agli atti (tempus regit actum) non si applicano retroattivamente: eccezioni procedurali introdotte dopo la formazione dell'atto non invalidano automaticamente quella vocatio, salvo profili specifici di illegittimità.
- In materia di competenza territoriale, se non è identificabile il luogo della prima azione, il giudice può legittimamente ricorrere ai criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p.; per contrastare tale scelta occorre dimostrare in modo preciso e motivato dove si è consumata la condotta rilevante.
- Le critiche alla ricostruzione dei fatti basata su intercettazioni, pedinamenti e servizi di osservazione devono affrontare puntualmente la motivazione tecnica del giudice di merito: senza un confronto specifico si incorre nell'inammissibilità per sostituzione del giudizio di merito con valutazioni alternative.
- La qualificazione della condotta come 'di minima importanza' ex art. 114 c.p. richiede una dimostrazione probatoria dell'effettiva marginalità del ruolo rispetto al risultato criminoso; allegazioni generiche non sono sufficienti per ottenere la riduzione.
- La commisurazione della pena è attività discrezionale del giudice di merito: per ottenere cassazione occorre dimostrare arbitrarietà o illogicità manifesta nella motivazione, non la semplice diversità di apprezzamento.
- Un ricorso in cassazione privo del confronto puntuale con la motivazione impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile; l'inammissibilità preclude anche richieste conseguenziali come la declaratoria di prescrizione.
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