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Sentenza

Sentenza del 12/10/2016 n. 20533 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione relativo alla rinuncia gratuita della società F. S.p.A. al diritto di usufrutto su un fabbricato. L'Ufficio aveva richiesto imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, anziché fissa, e aveva riqualificato l'importo già versato come imposta di registro imputandolo all'imposta sulle donazioni o di successione. La società e il notaio avevano contestato sia le imposte ipotecarie e catastali sia la debenza dell'imposta sostitutivamente individuata dall'Ufficio, chiedendo il rimborso dell'importo versato. La Cassazione ha rilevato, inoltre, che l'appello dell'Ufficio non era stato notificato al notaio, parte del giudizio di primo grado, rendendo necessaria l'integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha riunito il ricorso principale con quello relativo al diniego di definizione agevolata e ha respinto quest'ultimo, ritenendo che la pretesa complessiva superasse il limite di 20.000 euro previsto per la definizione agevolata, poiché comprendeva anche l'imposta di successione o donazione, oltre alle imposte ipotecarie e catastali. Quanto al ricorso principale, la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancata partecipazione del notaio al giudizio d'appello, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti del notaio e decida nuovamente il merito. Non è stata quindi definita in via definitiva la debenza delle imposte; il giudice del rinvio dovrà anche pronunciarsi sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, comma 4-bis

    La società aveva invocato questa disposizione per sostenere la non applicabilità dell'imposta sulle donazioni o di successione alla rinuncia gratuita all'usufrutto. La Corte, tuttavia, non ha deciso definitivamente il merito della questione, limitandosi a disporre il rinvio.

  • Codice civile, art. 1306, comma 2

    I condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori.

    La regola può essere invocata solo quando la sentenza sia stata resa in un giudizio al quale non abbiano partecipato i condebitori che intendono opporla. Non può quindi essere utilizzata per eludere la partecipazione al giudizio di un coobbligato che era già parte del processo.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39

    La definizione agevolata era subordinata al fatto che la lite rientrasse nel limite di valore di 20.000 euro. Per determinare tale limite occorre considerare l'intera pretesa tributaria oggetto di contestazione, non soltanto una singola voce dell'avviso.

  • Principio giurisprudenziale sulla posizione del notaio rogante quale responsabile d'imposta

    Il notaio rogante opera quale mero responsabile d'imposta, estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege.

    Il notaio è obbligato in solido al pagamento per agevolare la riscossione, ma la sua posizione è dipendente rispetto a quella dei contraenti. Per questo, quando è stato parte nel giudizio di primo grado, deve essere chiamato anche nel giudizio d'appello.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono obbligati in solido per la medesima pretesa tributaria e uno di essi ha partecipato al primo grado, l'impugnazione deve essere notificata anche a tale soggetto; in caso contrario il giudizio d'appello è viziato e può essere necessaria la cassazione con rinvio.
  • La posizione processuale del notaio responsabile d'imposta non è irrilevante: anche se il notaio non è il contribuente sostanziale, la sua partecipazione è necessaria quando la decisione incide sull'obbligazione solidale.
  • L'efficacia favorevole di una sentenza resa nei confronti di un coobbligato solidale ai sensi dell'art. 1306 c.c. non sostituisce la partecipazione al processo del coobbligato che era già parte del giudizio.
  • Per verificare se una controversia rientra in una definizione agevolata basata sul valore della lite, bisogna considerare l'intera pretesa effettivamente contestata, comprese le diverse imposte collegate o riqualificate dall'Ufficio.
  • Una pronuncia che cassa con rinvio per un vizio processuale non decide necessariamente chi abbia ragione sul tributo: la debenza delle imposte resta da valutare nel nuovo giudizio, dopo la corretta instaurazione del contraddittorio.

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