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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13410/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banche)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da tre banche contro un atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato nel 2010 da due coniugi su un immobile di proprietà della moglie. Le banche sostenevano che l'atto fosse pregiudizievole per la garanzia patrimoniale in relazione a crediti sorti da rapporti di fideiussione prestati dai coniugi a favore della società debitrice principale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i coniugi hanno proposto sette motivi: una censura preliminare sulla tardiva costituzione di una banca appellata; la violazione dell'art. 342 c.p.c. e la legittimazione a stare in giudizio; la ritualità dell'intervento di una banca e i presupposti dell'azione revocatoria; la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. e la qualità di creditori delle banche; la prova dell'eventus damni e del consilium fraudis; e infine le spese di lite. La censura sostanziale ruotava dunque attorno ai requisiti formali dell'appello e del ricorso, alla qualità di creditore degli istituti e agli elementi della revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto generiche e non specifiche le censure formulate ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., evidenziando che i ricorrenti non avevano indicato in modo puntuale le norme asseritamente violate né avevano confrontato il contenuto precettivo delle norme con le affermazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato la mancata puntuale indicazione dei documenti richiamati, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il settimo motivo sulle spese è stato considerato un non motivo, essendo il ricorso inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    inefficace ex art. 2901 c.c.

    l'atto di costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore che ne dimostri i presupposti; nella decisione di merito la revocatoria era stata ritenuta ammissibile e fondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge deve essere specifica e deve mettere a confronto la norma asseritamente violata con la parte della sentenza che se ne assumerebbe contrastante.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve contenere motivi specifici; non basta un richiamo generico alle pagine della sentenza o affermazioni apodittiche.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    è necessario indicare puntualmente i documenti su cui il motivo si fonda, non potendo la Corte ricercarli d'ufficio.

  • art. 342 c.p.c.

    la censura sulla specificità dell'appello è stata reputata inammissibile per difetto di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 295 c.p.c.

    la doglianza sulla mancata sospensione del giudizio è stata proposta in modo generico e quindi dichiarata inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese di lite è stata assorbita dall'inammissibilità del ricorso e qualificata come non motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare in modo puntuale le norme violate, il loro contenuto precettivo e le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con esse; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'onere di specificità richiede anche la puntuale indicazione degli atti e documenti richiamati, con riferimento preciso al loro contenuto e alla loro collocazione processuale.
  • Censure formulate in modo generico, apodittico o meramente assertivo non consentono alla Corte di esercitare il controllo di legittimità e sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile nel suo complesso, la censura sulle spese di lite non introduce un'autonoma questione decisiva e si risolve in un non motivo.
  • In sede di revocatoria ordinaria, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere scrutinato in relazione alla garanzia patrimoniale dei creditori e, se ne ricorrono i presupposti, può esserne dichiarata l'inefficacia nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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