Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23520/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito e condannato il contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un ex dipendente di un istituto di credito aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta, sostenendo che il fondo di previdenza complementare del personale avesse tassato in eccesso la prestazione erogata in capitale nel 2006 in sostituzione della rendita periodica. Secondo il contribuente, il fondo non avrebbe dovuto includere nella base imponibile la quota corrispondente ai contributi da lui versati fino al 31 dicembre 1994 entro il limite del 4% dell’importo annuo, perché tali somme sarebbero state esenti ai sensi della disciplina TUIR allora vigente. La Commissione regionale aveva accolto la tesi del contribuente, ritenendo illegittima l’imposizione sull’intero importo senza detrazione del 4%. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR, sostenendo che: i contributi in questione non erano effettivamente a carico del lavoratore ma sostanzialmente del datore di lavoro nel meccanismo cd. chassé-croisé; e comunque i contributi versati al fondo avevano natura volontaria e convenzionale, non derivando da obbligo di legge, sicché non poteva operare la franchigia prevista per i soli contributi previdenziali/assistenziali imposti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge come motivo di ricorso

    viene utilizzato per censurare la decisione di merito per errore di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    trattazione in camera di consiglio

    indica il rito camerale seguito in Cassazione.

  • art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.

    decidere la causa nel merito

    consente alla Corte, cassata la sentenza, di pronunciare direttamente sul merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 17, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    nella ricostruzione del contribuente e della CTR la norma avrebbe consentito la detrazione di una quota dei contributi; la Corte ne esclude l’applicazione ai contributi facoltativi versati al fondo di previdenza complementare.

  • art. 48, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito

    sono esclusi dal reddito solo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge; non quelli derivanti da convenzione o accordo aziendale.

  • art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    reddito della stessa categoria

    la prestazione capitale del fondo mantiene la stessa categoria reddituale della pensione integrativa sostituita e segue il medesimo regime fiscale.

  • art. 19, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 546 del 1992

    ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso

    norma processuale tributaria che ha consentito l’impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso.

Massime di principio

  • La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare al posto della pensione integrativa conserva la medesima natura reddituale della prestazione periodica sostituita e deve essere assoggettata al relativo regime fiscale.
  • Ai fini della tassazione dei trattamenti di previdenza complementare, nella base imponibile non possono essere sottratti i contributi versati dal lavoratore quando essi abbiano natura volontaria o trovino fonte in un accordo negoziale e non in una disposizione di legge.
  • La franchigia o esclusione prevista per contributi previdenziali e assistenziali opera solo per i versamenti imposti da una norma legale; non si estende ai contributi convenzionali o comunque facoltativi, anche se formalmente intestati al lavoratore.
  • Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito, rigettando l’originaria domanda del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.