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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34203/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo operato dalla Cassa sulle rate di pensione dell'iscritto a titolo di contributo di solidarietà. Il Tribunale aveva accertato l'illegittimità delle trattenute e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, con interessi. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione della Cassa, ritenendo applicabile la prescrizione decennale e non quella quinquennale, osservando che la fattispecie non rientra nell'ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici. In cassazione la Cassa ha proposto due motivi, entrambi centrati sulla prescrizione, sostenendo in sostanza l'applicabilità del termine quinquennale alle somme richieste in restituzione. Il controricorso del pensionato è stato dichiarato inammissibile perché tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa. Ha ritenuto che i due motivi, esaminati congiuntamente, fossero inammissibili ex art. 360-bis c.p.c., perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato: l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, poiché il credito non è liquido ed esigibile finché è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639 del 1970, perché la domanda non riguarda una riliquidazione pensionistica ma un credito conseguente a un'indebita ritenuta. È stata quindi confermata la decisione di merito. Sul piano processuale, la Corte ha rilevato la tardività del controricorso del pensionato. Quanto alle spese, ha condannato la ricorrente a versare € 1.500,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    novellato; termine di quaranta giorni

    Il controricorso è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    primo comma; secondo comma; ult. co.

    La causa è stata decisa in camera di consiglio all'esito della proposta di definizione agevolata; la decisione è stata resa ai sensi della disciplina camerale accelerata, con effetti anche sulla regolazione delle spese.

  • art. 360 bis c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché la questione di diritto era già coperta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei periodici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è controversa la debenza dell'importo preteso.

  • art. 2946 c.c.

    In presenza di contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico o sul credito restitutorio conseguente a trattenute illegittime, opera la prescrizione ordinaria decennale.

  • r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 129

    La norma sulla prescrizione quinquennale non opera quando il credito non sia già 'pagabile', cioè non sia stato posto a disposizione del creditore nella sua entità effettiva.

  • d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis

    La disposizione sulla prescrizione quinquennale dei ratei arretrati e delle differenze da riliquidazione non si applica alla restituzione di trattenute da contributo di solidarietà, perché non si tratta di riliquidazione pensionistica.

  • d.lgs. n. 509 del 1994

    Richiamato per qualificare la natura privatistica degli enti previdenziali privatizzati che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione di ripetizione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulle pensioni è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale quando il credito dedotto in giudizio non sia liquido ed esigibile, perché l'importo effettivamente dovuto è oggetto di contestazione.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che la prestazione sia già determinata e riscuotibile; non basta la sola astratta determinabilità dell'importo.
  • La disciplina sulla prescrizione quinquennale dei ratei arretrati o delle differenze da riliquidazione non si estende alle azioni restitutorie fondate sull'illegittimità di una trattenuta patrimoniale autonoma rispetto al calcolo del trattamento pensionistico.
  • Quando il ricorso di cassazione investe una questione già decisa in senso conforme da un orientamento consolidato, i motivi sono inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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