Sentenza del 26/08/2015 n. 17177 - Corte di Cassazione
Accertamento - Notifica - Irreperibilità del contribuente - Affissione dell'avviso - Albo comunale - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notificazione di alcune cartelle di pagamento relative a IVA, IRPEF, CSSN e Contributo Straordinario per l'Europa, nonché della conseguente iscrizione ipotecaria. In particolare, ha sostenuto che, essendo conosciuti la sua residenza e l'indirizzo, la temporanea assenza dall'abitazione avrebbe imposto l'applicazione dell'art. 140 c.p.c., con deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa. Secondo il contribuente, non era invece applicabile la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, che consente il deposito e l'affissione presso l'albo comunale nei casi di irreperibilità assoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo, relativi a vizi di motivazione, per carenza dei requisiti processuali previsti dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo errata la notificazione eseguita mediante la sola affissione all'albo comunale, poiché dagli atti risultava conosciuta la residenza del contribuente e non risultava un suo trasferimento in luogo sconosciuto. In tale situazione avrebbe dovuto essere applicato l'art. 140 c.p.c., compreso l'invio della raccomandata informativa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. La cartella già annullata dalla CTP è rimasta definitivamente estranea al giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata secondo le modalità previste dalla norma.
La norma si applica secondo una distinzione fondamentale: se il contribuente è temporaneamente irreperibile presso una residenza o un indirizzo conosciuti, occorre applicare l'art. 140 c.p.c.; se invece risulta trasferito in luogo sconosciuto, è sufficiente la procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), con deposito e affissione presso l'albo comunale.
Codice di procedura civile, art. 140
Deposito di copia dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa.
Quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non è possibile perché il destinatario è temporaneamente assente, la notifica richiede il completamento di tutte le formalità previste, inclusa la raccomandata informativa.
La disciplina della notificazione delle cartelle di pagamento deve essere uniformata, quanto alle garanzie procedurali, a quella degli avvisi di accertamento, evitando differenze prive di giustificazione.
Costituzione, art. 3
Il principio di uguaglianza impone uniformità tra procedimenti di notificazione sostanzialmente analoghi, quando non vi siano ragioni valide per una disciplina differenziata.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
I motivi relativi a vizi di motivazione devono indicare chiaramente il fatto controverso e contenere il necessario momento di sintesi; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- La notifica tributaria mediante semplice deposito e affissione all'albo comunale è legittima solo in caso di irreperibilità assoluta, cioè quando il destinatario risulta trasferito in luogo sconosciuto.
- Se l'amministrazione conosce la residenza o l'indirizzo del contribuente, ma non lo trova temporaneamente, deve applicare l'art. 140 c.p.c. e svolgere tutte le formalità previste, inclusa la raccomandata informativa.
- La sola assenza del contribuente dall'abitazione non equivale a irreperibilità assoluta e non consente di omettere la raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c.
- In caso di contestazione della notifica, è decisiva la relata: se non documenta un trasferimento in luogo sconosciuto, la procedura semplificata per l'irreperibilità assoluta può risultare illegittima.
- L'irregolarità della notifica può comportare la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione, senza determinare necessariamente l'immediato annullamento definitivo delle cartelle.
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