Cassazione Civile, Ordinanza n. 14547/2026 del 16/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di più deliberazioni assembleari di una società a responsabilità limitata aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci degli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010. Il tribunale aveva dichiarato la nullità della delibera del 4 giugno 2011 di approvazione del bilancio 2010 e, con sentenza definitiva, la cessazione della materia del contendere sulle impugnative relative ai bilanci 2007-2009. La corte d'appello ha confermato entrambe le decisioni, ritenendo, per la sentenza non definitiva, tardiva l'impugnazione per mancata riserva ex art. 340 c.p.c., e per la sentenza definitiva corretta la cessazione della materia del contendere in ragione della successiva approvazione dei bilanci rielaborati e rettificati. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa; omesso esame delle eccezioni e contestazione della nullità/annullabilità delle delibere e della pretesa prescrizione o improcedibilità dell'azione; omessa pronuncia sulle ragioni di merito relative alla corretta redazione dei bilanci; erroneità della declaratoria di validità della delibera del 18 maggio 2017 e della regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze, ritenendo il ricorso inammissibile perché i motivi non erano ricondotti ad alcuna delle tassative ipotesi di ricorso ex art. 360 c.p.c. e risultavano frammisti a censure di merito e a critiche non specificamente inquadrate nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i quattro motivi, trascritti integralmente, non contenevano alcun riferimento alle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c. e mescolavano questioni di merito, critiche alla sentenza di primo grado e doglianze non chiaramente ricondotte a specifici vizi denunciabili in cassazione. La Corte ha quindi ritenuto insuperabile l'onere della parte di individuare il preciso vizio di legittimità dedotto, non potendo la Corte sostituirsi al ricorrente. Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La mancata proposizione nei termini della riserva di impugnazione contro la sentenza non definitiva comporta l'inammissibilità dell'impugnazione tardiva e il passaggio in giudicato dell'accertamento compiuto con tale decisione.
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: il ricorrente deve individuare specificamente la tassativa ipotesi di ricorso invocata e svilupparne le ragioni; in mancanza il ricorso è inammissibile.
È richiamato dai ricorrenti quale termine di impugnazione delle deliberazioni annullabili; la Corte non si pronuncia nel merito sulla corretta qualificazione del vizio perché il ricorso è inammissibile.
È citato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità della deliberazione; la Corte non affronta il merito della qualificazione del vizio per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
È invocato dai ricorrenti per contestare la conformità del bilancio ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza; la Corte non entra nel merito della doglianza.
È richiamato nel ricorso in relazione alla convocazione e all'ordine del giorno dell'assemblea; non vi è decisione di merito in cassazione.
È richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità del previo tentativo di mediazione; la Corte non esamina la questione nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specificamente ricondotto a una o più delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; una censura priva di tale inquadramento è inammissibile.
- Non è sufficiente una generica denuncia di vizi della sentenza o una mera riproposizione di questioni di merito: occorre una critica di legittimità chiara, autonoma e riconoscibile.
- Quando i motivi sono intrinsecamente frammisti tra diverse doglianze, critiche di merito e contestazioni non inquadrate in un preciso vizio, la Corte non può procedere a una riqualificazione officiosa delle censure.
- La mancata riserva di impugnazione ex art. 340 c.p.c. contro la sentenza non definitiva comporta l'inammissibilità dell'impugnazione successiva nei limiti in cui la decisione sia passata in giudicato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente soccombente è tenuto alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14515/2026 del 16/05/2026
- ordinanza_civile · 16 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14517/2026 del 16/05/2026
- ordinanza_civile · 16 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14519/2026 del 16/05/2026
- ordinanza_civile · 16 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14521/2026 del 16/05/2026
- ordinanza_civile · 16 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14522/2026 del 16/05/2026
- ordinanza_civile · 16 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 14524/2026 del 16/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →