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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22848/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (traente assegno)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una donna, in relazione a un assegno bancario dell'importo di euro 1.870.000,00 tratto su un conto corrente cointestato con il marito presso banca estera. Il creditore sosteneva che l'assegno gli fosse stato consegnato quale garanzia di un accordo per il rilancio di un'attività imprenditoriale del figlio e per evitare il fallimento, poi intervenuto. L'opponente, invece, affermava di aver firmato e consegnato l'assegno in bianco per un uso diverso e limitato, cioè per pagare specifici fornitori, e di aver poi effettuato lei stessa i bonifici necessari chiedendo la distruzione del titolo. La Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che il titolo non fosse destinato al ricorrente, che non risultava indicato come prenditore, e che questi non avesse provato il rapporto causale sottostante né un accordo di restituzione delle somme. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendosi che l'assegno dovesse operare come promessa di pagamento e invertire l'onere della prova; con il secondo motivo si deduceva omesso esame di fatti decisivi e si contestava la valutazione delle prove testimoniali, che a dire del ricorrente avrebbero dimostrato l'assenza di abusivo riempimento dell'assegno in bianco e l'esistenza dell'obbligazione della resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, contestando l'apprezzamento dei fatti compiuto dalla Corte territoriale. È stato ribadito che il mero possessore di un assegno bancario non indicato a suo nome come prenditore o giratario non è legittimato alla pretesa del credito incorporato nel titolo se non prova il rapporto giuridico sottostante; inoltre, la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. opera solo nei confronti del soggetto al quale la promessa sia stata effettivamente rivolta. Le doglianze sulle prove testimoniali sono state ritenute non decisive e comunque dirette a sollecitare un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    la promessa di pagamento comporta inversione dell'onere della prova solo verso il soggetto cui la promessa è stata effettivamente fatta; il mero possessore di un assegno privo dell'indicazione del beneficiario non può invocarla senza dimostrare di esserne il destinatario

  • art. 2697 c.c.

    la parte che agisce sulla base del titolo deve provare il rapporto giuridico sottostante quando non risulti la sua legittimazione dal documento

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova può essere sindacato, ma non l'errore di valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice non può fondare la decisione su prove mai offerte; nel caso concreto non vi era tale errore, bensì una valutazione delle prove già acquisite

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, senza necessità di confutare espressamente ogni tesi o ogni elemento istruttorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il mero possesso di un assegno bancario non è di per sé sufficiente a legittimare la pretesa del credito se il soggetto non risulta indicato nel titolo come prenditore o giratario e non prova il rapporto causale sottostante.
  • L'art. 1988 c.c. opera soltanto a favore del destinatario effettivo della promessa di pagamento; non basta la materiale disponibilità del titolo se non risulta che la promessa sia stata fatta a quel soggetto.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: sono sindacabili gli errori di percezione sul contenuto della prova, non l'apprezzamento di merito circa la sua attendibilità o decisività.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando il percorso logico-argomentativo risulti intelligibile, anche se il giudice non confuta puntualmente tutte le deduzioni difensive o tutte le prove dedotte.
  • La prova testimoniali che dimostrino la mera consegna del titolo non sono decisive se non valgono a dimostrare che il possessore fosse anche destinatario della promessa di pagamento o titolare del credito azionato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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