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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15421/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società, già destinataria di indennizzi parziali erogati in seguito all'esondazione del fiume Tronto del 1992, ha agito contro il Ministero chiedendo il pagamento del residuo risarcimento dei danni asseritamente subiti per fatti integranti il reato di inondazione colposa. Il giudice di merito aveva respinto la domanda per prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale ex art. 2947, comma 3, c.c. decorrente dal rinvio a giudizio, nel 2000, del funzionario indicato come responsabile delle carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. In cassazione la società ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione non potesse iniziare a decorrere dal solo rinvio a giudizio, perché in quel momento non vi sarebbe stata ancora una reale conoscenza o conoscibilità del nesso causale tra condotta e danno; secondo la ricorrente, la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo alla definizione del processo penale, concluso nel 2009. La Corte ha esaminato inoltre l'ammissibilità del parere pro veritate allegato al ricorso, ritenendolo non depositabile in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla decorrenza della prescrizione, ribadendo che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo va individuato nel momento in cui il danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta del terzo. Nel caso concreto, è stato ritenuto legittimo l'accertamento di merito che aveva valorizzato il rinvio a giudizio del funzionario come elemento sintomatico di tale conoscibilità, senza necessità di attendere la definizione definitiva del processo penale. È stata anche ribadita l'inammissibilità del parere giuridico prodotto dalla ricorrente. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese, oltre alle statuizioni sanzionatorie previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c., nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; in materia di danno illecito, ciò coincide con il momento in cui il danneggiato conosce o può conoscere, con l'ordinaria diligenza, la riferibilità causale del danno alla condotta del terzo.

  • art. 2947, comma 3, c.c.

    Nel caso di danno derivante da fatto costituente reato, si applica il termine prescrizionale più lungo previsto per il reato stesso, qui ritenuto decennale.

  • art. 372 c.p.c.

    In cassazione non sono ammissibili documenti nuovi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso; il parere pro veritate allegato non rientra in tali ipotesi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1; comma 2; comma 3

    La conformità tra proposta del Primo Presidente e decisione finale consente la definizione camerale e le correlate statuizioni sanzionatorie a carico della parte soccombente.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha applicato le condanne aggravate previste per la lite temeraria/abuso del processo, in presenza di decisione conforme alla proposta su orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombente è tenuta, se dovuto, all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre quando il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con ordinaria diligenza, una sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta altrui; non è necessario l'accertamento definitivo del nesso in sede penale.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito può individuare il dies a quo valorizzando fatti sintomatici che rendano concretamente esercitabile l'azione risarcitoria; tale valutazione è di fatto e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di errori di diritto.
  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di un parere giuridico redatto da uno studioso del diritto estraneo alla difesa tecnica, perché non integra un documento depositabile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
  • Quando il ricorso è deciso in conformità a una proposta fondata su giurisprudenza di legittimità consolidata, possono operare le statuizioni sanzionatorie previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c., in funzione di contrasto all'abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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