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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la richiesta di riliquidazione dei ratei di pensione di anzianità per il periodo 1997-2014, con applicazione della maggiorazione dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 4 della l. n. 11/1996. In via principale il pensionato sosteneva che l’incremento convenzionale dovesse essere imputato anche all’anzianità maturata prima del 31/12/1994, incidendo sulle cd. quote A e B; in via subordinata chiedeva che l’incremento fosse riferito all’anzianità maturata dal 01/01/1995, cd. quota C. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, ma la Corte d’appello, riformando integralmente, aveva respinto tutte le domande. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d’appello avesse mal interpretato la domanda e non avesse considerato quella subordinata; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che fosse stata erroneamente ritenuta provata l’estinzione del credito per pagamento degli arretrati da parte dell’INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione dell’art. 112 c.p.c., in realtà censurasse l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, attività sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale sulla mancanza di allegazioni idonee a sorreggere la domanda subordinata, la doglianza è stata ritenuta inammissibile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare l’apprezzamento di merito circa la prova del pagamento degli arretrati, fondato sui cedolini prodotti dall’INPS e su documentazione liberamente valutabile dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione non è sindacabile quando, in realtà, investe l’interpretazione della domanda o della sua estensione compiuta dal giudice di merito; tale valutazione può essere censurata solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è il veicolo corretto per censurare l’interpretazione della domanda effettuata dal giudice di merito, se non nei casi in cui si traduca in un vero error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla ricostruzione della domanda e sulla motivazione del giudice di merito è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione oggi consentito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla distribuzione dell’onere della prova non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione della valutazione delle prove non è ammissibile in cassazione quando mira a sovvertire un apprezzamento di merito fondato su documenti ritualmente prodotti.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    I documenti liberamente valutabili dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione sotto il profilo del merito dell’apprezzamento probatorio.

  • art. 4 l. n. 11/1996

    È la base normativa della richiesta di maggiorazione dell’anzianità contributiva ai fini della riliquidazione della pensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione della domanda e l’individuazione della sua effettiva estensione sono attività riservate al giudice di merito; in cassazione non sono censurabili come violazione dell’art. 112 c.p.c. se non nei limiti in cui si traducano in un vizio motivazionale o in un effettivo error in procedendo.
  • La deduzione di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per sostituire l’apprezzamento di merito del giudice di appello.
  • Quando il giudice di merito fonda l’accertamento del pagamento su documenti ritualmente prodotti e liberamente valutabili, la censura in cassazione è inammissibile se mira soltanto a contestarne l’apprezzamento fattuale.
  • L’assenza di allegazioni specifiche sulla causa petendi della domanda subordinata può legittimare il rigetto della domanda stessa, se il giudice di merito motiva puntualmente sulla mancanza del relativo supporto fattuale e giuridico.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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