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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33613/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La controversia nasce da un trasporto aereo internazionale nel quale il passeggero aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Roma la condanna del vettore al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo del volo Mosca-Milano e dalla ritardata consegna del bagaglio sia all'andata sia al ritorno, incluso un danno morale. Il Tribunale di Roma, in appello, aveva confermato la decisione. Il vettore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, contestando: l'applicabilità della Convenzione di Montreal anziché di Varsavia, la pretesa disapplicazione delle condizioni generali di trasporto, il riparto dell'onere della prova sul danno e sulle cause esimenti, la configurabilità e liquidazione del danno non patrimoniale, la mancanza di motivazione sulla quantificazione, la dedotta decadenza dall'azione per il bagaglio, i limiti risarcitori convenzionali e, da ultimo, la regolazione delle spese e la mancata dichiarazione di contumacia dell'appellato. Il resistente ha eccepito preliminarmente la nullità/inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, poiché non era stata prodotta la procura notarile in forza della quale il soggetto firmatario avrebbe rappresentato la società nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte non è entrata nell'esame dei motivi di merito sul risarcimento del ritardo aereo e del bagaglio, perché ha accolto l'eccezione preliminare del controricorrente sul difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura al difensore della società ricorrente. Ha ritenuto che, poiché il ricorso risultava proposto dalla società di diritto russo in persona di un rappresentante la cui legittimazione derivava da una procura notarile non prodotta, non fosse possibile verificare la sussistenza dello ius postulandi in cassazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del resistente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    individua la trattazione camerale del ricorso in Cassazione nel caso di specie.

  • art. 360 c.p.c.

    sono i parametri formali invocati dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro per censurare la pretesa assenza di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l'onere probatorio sul danno gravasse sul creditore e per contestare il riparto dell'onere della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova e dell'asserito evento scriminante.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel sostenere la disciplina dell'inadempimento del vettore.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per contestare la risarcibilità e la prova del danno contrattuale da ritardo.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per contestare la liquidazione del danno non patrimoniale in assenza dei relativi presupposti.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione al ricorso alla liquidazione equitativa del danno.

  • art. 20 Convenzione di Varsavia

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla prova liberatoria del vettore in caso di ritardo dovuto a cause non imputabili.

  • art. 19 Convenzione di Montreal

    richiamato dalla ricorrente come disposizione sulla responsabilità del vettore per danno da ritardo e sulla prova liberatoria.

  • art. 26 Convenzione di Varsavia

    richiamato per sostenere la decadenza dall'azione in relazione al ritardo nella riconsegna del bagaglio.

  • art. 22 Convenzione di Varsavia

    richiamato per contestare il superamento dei limiti risarcitori convenzionali.

  • art. 171 c.p.c.

    invocato per sostenere la mancata dichiarazione di contumacia dell'appellato non costituito.

  • art. 91 c.p.c.

    invocato per censurare la condanna alle spese nei confronti della parte asseritamente non costituita.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato in tema di conferimento per iscritto della legittimazione processuale del rappresentante.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per la produzione in cassazione dei documenti a dimostrazione della legittimazione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'atto di sussistenza dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1678 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme del contratto di trasporto.

  • art. 1681 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme del contratto di trasporto.

  • art. 1341 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle condizioni generali di trasporto e alla loro efficacia.

  • art. 2002 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme invocate sul contratto di trasporto.

Massime di principio

  • In cassazione, quando il potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura al difensore deriva da una delega speciale o da una procura notarile e non da una qualità risultante da atto soggetto a pubblicità legale, l'atto attributivo del potere deve essere prodotto in giudizio; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di prova dello ius postulandi.
  • La contestazione del potere rappresentativo può essere sollevata anche per la prima volta in sede di legittimità, perché attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale; al contempo, la parte interessata può provare il potere mediante la produzione documentale consentita in cassazione.
  • Non è sufficiente, ai fini della verifica del potere rappresentativo, l'indicazione degli estremi della procura o del mandato: il giudice di legittimità deve poter esaminare l'atto da cui il potere deriva.
  • La distinzione decisiva è tra poteri rappresentativi desumibili da statuto o atto costitutivo e poteri conferiti con procura esterna: solo nel primo caso la prova può essere desunta da registri pubblici, nel secondo occorre il deposito dell'atto di conferimento.
  • Quando manca la prova della valida rappresentanza processuale della persona giuridica che ricorre, la Corte definisce il giudizio con declaratoria di inammissibilità senza esaminare i motivi di merito.
  • In tema di spese processuali, la soccombenza del ricorrente in cassazione comporta la condanna alla rifusione delle spese in favore del resistente, con possibile distrazione se dichiarate anticipate dal difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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