Cassazione Civile, Ordinanza n. 05070/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente universitario che prestava servizio presso un policlinico universitario e chiedeva il pagamento dell’indennità perequativa c.d. De Maria ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, quantificata in € 92.796,62, in forza di un precedente giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto all’equiparazione economica con il personale ospedaliero di pari livello. Le due amministrazioni destinatarie del pagamento hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo; il tribunale ha accolto la domanda solo in parte, condannandole in solido a una somma inferiore, e la corte d’appello ha ulteriormente ridotto il quantum escludendo che la retribuzione di posizione dovesse rientrare nel calcolo della De Maria. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) ha denunciato violazione delle norme processuali e costituzionali sostenendo che l’appello dell’azienda ospedaliera fosse inammissibile perché introduttivo di una questione nuova, relativa all’assenza di incarichi dirigenziali; 2) ha censurato l’ulteriore declaratoria di ammissibilità del medesimo motivo di appello relativo alla retribuzione di posizione minima; 3) ha invocato il giudicato ex art. 2909 c.c., deducendo che la precedente decisione di legittimità avesse già fissato le modalità di equiparazione e le voci retributive da considerare; 4) ha contestato l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo dell’università, assumendo che, trattandosi di cause scindibili e di coobbligazione solidale, dovesse applicarsi il termine breve ordinario e non l’art. 334 c.p.c.; 5) ha sostenuto che la retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, dovesse essere inclusa nel computo della De Maria, anche alla luce della disciplina contrattuale successiva e della propria equiparazione al personale sanitario. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando, da un lato, che le contestazioni dell’amministrazione sulla prova dei presupposti del credito non costituivano eccezioni nuove vietate in appello e, dall’altro, che l’impugnazione incidentale tardiva era ammissibile per la natura unitaria dell’accertamento relativo alla particolare cogestione tra università e azienda ospedaliera. Quanto al merito, ha ribadito che l’indennità De Maria non comprende automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari, anche nella sua componente minima e fissa, perché tale voce è collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo e non alla sola equiparazione tabellare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l’appellante non aveva introdotto una eccezione nuova, ma aveva soltanto contestato la prova dei presupposti del credito; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto del giudicato asseritamente violato; ha respinto il quarto motivo affermando l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo dell’università, dato che l’impugnazione principale dell’azienda metteva in discussione un assetto di interessi unitario tra le due pubbliche amministrazioni; ha infine respinto il quinto motivo riaffermando il principio secondo cui, ai fini della De Maria, la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non si include automaticamente nel computo, poiché richiede il conferimento effettivo dell’incarico. Le spese sono state compensate per la non consolidata giurisprudenza al momento del ricorso e si è dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
è la base normativa dell’indennità perequativa c.d. De Maria; impone l’equiparazione del trattamento economico complessivo al personale del SSN di pari funzioni, mansioni e anzianità, ma non comporta l’inclusione automatica di emolumenti collegati a incarichi direttivi.
il giudicato può essere opposto solo se il suo contenuto è riprodotto in ricorso in modo autosufficiente; il ricorrente deve riportare testo, motivazione e dispositivo rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l’impugnazione principale incide sull’assetto di interessi anche di una parte che aveva prestato acquiescenza, specialmente in presenza di coobbligazione e di interesse unitario all’esito della lite.
non è violato quando in appello si contesti la mancata prova di un elemento costitutivo della pretesa, poiché ciò integra mera difesa e non eccezione nuova.
richiamato per contestare la novità delle difese in appello; la Corte esclude la violazione perché la parte appellante aveva semplicemente negato la prova del credito.
richiamato nei motivi, ma la Corte ritiene che la controversia ruoti sulla prova dei presupposti del credito e non su un’erronea valutazione di fatti non contestati.
richiamato nei motivi, ma non conduce all’accoglimento poiché la censura si risolve nella contestazione della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
richiamato dal ricorrente nel contesto delle preclusioni processuali, senza esito favorevole poiché la Corte qualifica come ammissibili le contestazioni dell’amministrazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione di nuove difese in appello; la Corte esclude la violazione perché mancava una vera eccezione nuova.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.
art. 35 CCNL dirigenza area III 1998-2001
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura fondamentale della retribuzione di posizione minima, tesi non accolta perché la voce resta legata all’incarico direttivo nei rapporti qui considerati.
art. 39 CCNL del 5 dicembre 1996
richiamato nel quinto motivo; la Corte ribadisce l’indirizzo secondo cui, per i periodi anteriori al CCNL 2005, la De Maria va determinata senza includere automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari.
art. 40 CCNL dirigenza area III 1998-2001
richiamato nel quinto motivo, senza mutare il principio applicato dalla Corte.
art. 33 CCNL dirigenza area III 2002-2005
richiamato dal ricorrente e nelle note difensive; la Corte osserva che eventuali previsioni sulla retribuzione di posizione minima non si applicano automaticamente al dipendente universitario strutturato nel SSN privo di qualifica dirigenziale sanitaria.
art. 39, comma 1, lett. a, CCNL dirigenza area III 2002-2005
richiamato nel quinto motivo in collegamento con la disciplina della retribuzione di posizione minima; non conduce a includere tale voce nel computo De Maria in assenza di incarico.
art. 51 CCNL del comparto università 1998-2001
richiamato quale fonte di conferma transitoria della disciplina di equiparazione economica precedente al CCNL 2005.
art. 53 CCNL 1994-1997 per il personale dell’Università
ha mantenuto l’applicabilità dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 fino alla ridefinizione dell’ordinamento e, nelle more, delle indennità perequative.
art. 28 tab. A CCNL 27 gennaio 2005
ha introdotto una nuova tabella unica per l’inquadramento e, dalla sua sottoscrizione, l’indennità ex art. 31 è corrisposta secondo le nuove corrispondenze.
art. 28, comma 6, CCNL 27 gennaio 2005
salva le posizioni giuridiche ed economiche comunque conseguite dal personale già in servizio nelle aziende ospedaliere universitarie.
art. 28, comma 7, CCNL 27 gennaio 2005
conserva ad personam i benefici economici derivanti da precedenti clausole, salvo riassorbimento.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 761 del 1979
stabilisce che gli oneri per l’indennità gravano sui fondi regionali assegnati e poi versati alle università.
d.i. 9 novembre 1982, art. 7 e tabella D
costituisce la base tecnica della corrispondenza tra qualifiche universitarie e sanitarie ai fini economici dell’indennità perequativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In tema di indennità perequativa per il personale universitario operante in strutture sanitarie, la base di calcolo va individuata nella disciplina legale e contrattuale dell’equiparazione, ma non si estende automaticamente a tutte le voci della retribuzione sanitaria: restano escluse quelle che presuppongono il conferimento effettivo di un incarico direttivo o dirigenziale.
- La contestazione in appello della mancata prova di un elemento costitutivo del credito non integra una eccezione nuova vietata dalle preclusioni processuali, ma costituisce mera difesa sempre consentita.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l’impugnazione principale incide sull’assetto di interessi di una parte che aveva prestato acquiescenza, specie se la controversia presenta un nucleo di accertamento unitario che coinvolge più coobbligati in posizione strettamente collegata.
- Il ricorrente che invochi il giudicato esterno deve assolvere un rigoroso onere di autosufficienza, riproducendo nel ricorso il contenuto rilevante della decisione pretesamente vincolante, altrimenti la censura è inammissibile.
- Nel sistema della De Maria, l’equiparazione tra qualifiche universitarie e sanitarie ha natura dinamica, ma la sua evoluzione non elimina la distinzione tra trattamento fondamentale e voci accessorie strettamente legate a funzioni e incarichi effettivamente svolti.
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