Cassazione Penale, Sentenza n. 27056/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione (capo 1), estorsione (capi 3 e 4) e furto aggravato (capo 7). Le censure principali erano: (1) diniego della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.1 c.p.p., sia per rinnovare l'audizione di testi già esaminati (sostenute contraddizioni e incongruenze), sia per acquisire la deposizione di un nuovo teste (Di Leila) sopravvenuta; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del delitto di ricettazione, sostenendo l'assenza del dolo in ragione del comportamento collaborativo dell'imputato e delle dichiarazioni del padre; (3) vizio di motivazione circa le condotte estorsive (capi 3 e 4), con contestazione dell'attendibilità della persona offesa e della mancanza di coercizione, violenza o minaccia; (4) mancata prova del furto aggravato (capo 7) con riguardo al sistema di videosorveglianza e hard disk, e possibile occultamento della prova da parte della persona offesa; (5) vizio nel trattamento sanzionatorio, diniego delle attenuanti generiche e infondatezza dell'aggravante prevista per le estorsioni ex art. 628, comma 3, n. 1 c.p.; ulteriori rilievi sul mancato rinvenimento delle armi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (1) la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta generica e non conforme al principio di autosufficienza: il giudice d'appello ha discrezionalità nel ritenere completa l'istruttoria e motivare il diniego; la nuova prova indicata non è stata specificata quanto al contenuto conoscitivo e perciò la richiesta era meramente esplorativa; (2) la censura sulla ricettazione è generica: la Corte territoriale aveva fornito motivazione, rilevando che i veicoli presentavano evidenti segni di contraffazione e mancavano i documenti, nonché la dichiarazione dell'imputato di aver trattenuto i mezzi per ricavarne pezzi di ricambio; il dolo anche in forma di dolo eventuale è stato ritenuto integrato; (3) il motivo relativo all'estorsione è manifestamente infondato: la persona offesa è stata valutata nella sua attendibilità soggettiva e oggettiva, e le sue dichiarazioni, corroborate da altri elementi, possono da sole fondare la condanna ove adeguatamente motivate; il contratto definitivo e il pagamento successivo non escludono il reato già consumato al tempo del preliminare; (4) il motivo sul furto è infondato poiché sussistono testimonianze dirette e la denuncia della vittima; la valutazione dei testimoni è prerogativa del giudice di merito; (5) le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti sono generiche e la motivazione del giudice territoriale è ritenuta congrua; il mancato ritrovamento delle armi è doglianza generica e tardiva. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Riferito alla possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; richiamato per motivare la procedura seguita nella trattazione del ricorso.
Richiamato insieme all'art. 23 c.8 D.L. 137/2020 quale norma che consente il contraddittorio scritto in Cassazione; spiegazione procedurale.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha richiamato l'ampia discrezionalità del giudice d'appello e la presunzione di completezza dell'istruttoria svolta in primo grado, nonché l'obbligo di specificità della richiesta di rinnovazione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata per puntualizzare che le regole su cui si basa la valutazione della prova testimoniale non si applicano alla persona offesa, la cui dichiarazione richiede valutazione più penetrante e rigorosa ma può, se adeguatamente motivata, fondare la condanna.
art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen.
Norma che indica aggravanti per il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'aggravante richiede prova certa degli elementi costitutivi, e che le censure difensive in proposito erano generiche.
Norma che prevede conseguenze economiche in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- Una richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.1 c.p.p. deve essere specifica: va indicato con precisione il contenuto probatorio che si intende acquisire e vanno allegate le relative dichiarazioni; istanze generiche o esplorative sono destinate al rigetto.
- La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nel ritenere l'istruttoria di primo grado completa; in Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della correttezza della motivazione del diniego e non alla rilevanza concreta della prova richiesta.
- La ricettazione può essere ritenuta sussistente anche quando il dolo è in forma eventuale: la presenza di indizi oggettivi (veicoli senza documenti, dati identificativi manomessi) e la condotta dell'imputato (trattenimento per profitto) possono integrare la consapevolezza della provenienza illecita.
- La dichiarazione della persona offesa, pur non assoggettata alle stesse regole della testimonianza comune, può costituire, se valutata con maggiore rigore e adeguatamente motivata, la base esclusiva per una condanna, purché corroborata da elementi oggettivi ove possibile.
- Il perfezionamento di atti negoziali post denunzia o post factum non esclude automaticamente che un reato si sia già consumato; il giudizio di prevalenza tra comportamento successivo e contesto temporale del reato è questione di fatto e va provata nelle singole circostanze.
- Le valutazioni sulla attendibilità dei testimoni e l'apprezzamento integrale della prova sono riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se sussistono manifeste contraddizioni, travisamenti o vizi logici della motivazione.
- Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sul diniego di attenuanti sono generalmente inammissibili: occorre dedurre e documentare specifiche ragioni per ritenere la motivazione insufficiente o illogica.
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