Cassazione Civile, Ordinanza n. 32515/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto del Comune da una società concessionaria del servizio di riscossione, alla quale era poi subentrata una società poi fallita e quindi la curatela fallimentare. In primo grado il giudice di pace aveva annullato gli avvisi, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché i destinatari avevano lamentato la mancanza del titolo esecutivo richiesto per procedere all'iscrizione a ruolo e all'esecuzione. Il Tribunale, adito in appello dalla curatela, dichiarava l'appello inammissibile ritenendo che non fosse stata censurata la qualificazione della domanda operata dal primo giudice e che, pertanto, su tale qualificazione si fosse formato giudicato; inoltre osservava che, nel regime ratione temporis, la decisione resa ai sensi dell'art. 616 c.p.c. non era appellabile. Il Comune ricorre per cassazione con tre motivi collegati, denunciando omessa decisione, falsa applicazione degli artt. 615, 616 e 618 c.p.c., dell'art. 949, comma 1, c.c. e dell'art. 112 c.p.c., oltre a motivazione apparente e ultrapetizione. Sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare il contenuto sostanziale della domanda, che in realtà sarebbe stata una contestazione della debenza della pretesa economica e non una vera opposizione all'esecuzione; aggiunge che l'atto impugnato non sarebbe stato un atto presupposto di esecuzione forzata in senso tecnico, ma un avviso di ingiunzione fiscale o comunque un avviso di accertamento di obbligazione non tributaria, e lamenta che il Tribunale abbia ricostruito d'ufficio una domanda diversa da quella proposta. Deduce infine che la sentenza d'appello avrebbe solo una motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la sentenza impugnata aveva posto a base della decisione una ratio decidendi specifica e autonoma: la mancata impugnazione, da parte dell'appellante, della qualificazione della domanda effettuata dal giudice di pace, con conseguente giudicato interno su tale punto. Il ricorso non attinge questa ratio, limitandosi a contestare in modo sostanziale la ricostruzione della domanda e la natura dell'atto, senza confrontarsi con il rilievo decisivo dell'intervenuto giudicato. La Corte richiama inoltre il principio per cui l'impugnazione va proposta secondo la qualificazione data dal giudice alla domanda e non secondo quella prospettata dalla parte, e afferma che non sussiste alcuna motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello contiene un percorso argomentativo percepibile e riferibile al caso concreto. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità, senza regolazione delle spese per difetto di controricorrenti, e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione; la qualificazione della domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. era stata ritenuta decisiva e non specificamente censurata in appello.
richiamato per affermare che, nel testo ratione temporis applicabile, la decisione resa sul tipo di opposizione qualificata dal primo giudice non era appellabile.
evocato dal ricorrente nelle censure, ma non ritenuto decisivo perché il ricorso non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello.
citato dal ricorrente nei motivi, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma nella decisione di inammissibilità.
richiamato dal ricorrente in relazione a pretesa ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stato sconfinamento del giudice oltre il chiesto e pronunciato.
la Corte ribadisce che il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e che è denunciabile solo l'anomalia motivazionale grave, non il semplice difetto di sufficienza.
richiamato per affermare che, quando il ricorso non si confronta con un orientamento consolidato o con la ratio decisiva della sentenza, è dichiarabile l'inammissibilità.
menzionato solo incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.
richiamato in via analogica per evidenziare la funzione filtro della declaratoria di inammissibilità.
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
richiamato in fatto quale norma evocata dagli opponenti per sostenere la mancanza del titolo esecutivo necessario all'iscrizione a ruolo.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione dell'art. 360 c.p.c. in chiave di riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- L'impugnazione deve colpire specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata; se il motivo non aggredisce la ragione decisiva della decisione, il ricorso è inidoneo e può essere dichiarato inammissibile.
- Quando il primo giudice qualifica la domanda in un certo modo e tale qualificazione non viene specificamente censurata, su di essa si forma giudicato interno, che preclude di rimetterla in discussione in sede successiva.
- Nel giudizio di impugnazione, la domanda va qualificata secondo il contenuto sostanziale della pretesa, ma l'interpretazione della domanda è attività riservata al giudice di merito; la parte non può sostituire alla qualificazione giudiziale una diversa ricostruzione meramente assertiva.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso o si pronuncia su questioni estranee e non rilevabili d'ufficio; non ricorre quando il giudice ricostruisce la domanda e ne trae conseguenze giuridiche diverse da quelle auspicate dalla parte.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre resta esclusa la critica alla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
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