Cassazione Penale, Ordinanza n. 19155/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Treviso e in accoglimento del concordato tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, commesso in Silea il 15 settembre 2023. L'unico motivo deduceva il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena, sostenendo implicitamente che la misura concordata fosse stata non adeguatamente giustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel patteggiamento in appello, non è consentito impugnare la misura della pena concordata, salvo il caso di illegalità della pena, non ravvisato nella specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il negozio processuale liberamente concluso dalle parti e recepito dal giudice non può essere unilateralmente modificato mediante ricorso per cassazione sulla sola misura della pena, salvo che la pena sia illegale. Non essendo stata ravvisata alcuna illegalità della pena concordata, il ricorso è stato respinto in rito. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato.
art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità per il reato in materia di stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come aggravante/ulteriore profilo normativo del reato in materia di stupefacenti contestato.
Disciplina il patteggiamento in appello; la Corte afferma che, una volta recepito il concordato, è inammissibile il ricorso per cassazione sulla sola misura della pena, salvo illegalità della pena concordata.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Norma che ha introdotto il patteggiamento in appello richiamata per il relativo inquadramento sistematico.
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la sola quantificazione della pena concordata, poiché il giudice di legittimità non può unilateralmente modificare un accordo processuale validamente concluso e recepito nella decisione.
- L'unico spazio di censura della pena concordata nel patteggiamento in appello riguarda l'ipotesi di illegalità della pena; in mancanza di tale vizio, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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