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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26742/2025 del 04/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall'occupazione di due porzioni di terreno di proprietà privata da parte del Comune, in forza di decreti e atti di occupazione d'urgenza, senza che fosse poi emanato un decreto di esproprio. I proprietari avevano chiesto il risarcimento del danno per la perdita dei terreni e per l'occupazione legittima, sostenendo che l'illecito ablatorio avesse comportato la perdita del bene e che il valore dovesse essere determinato in modo non irrisorio. In primo grado e in appello il Comune aveva ottenuto il rigetto della domanda relativa alla porzione più estesa per prescrizione, mentre era stata riconosciuta solo una modesta somma per la seconda porzione. In precedente sede di legittimità la sentenza era stata cassata sul tema della prescrizione e sull'ammissibilità di un motivo di appello. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello, con nuova CTU, aveva liquidato il controvalore del bene alla data della domanda giudiziale e l'indennità di occupazione legittima, utilizzando un criterio comparativo e tenendo conto di vincoli urbanistici e caratteristiche del sito. Con il ricorso per cassazione le parti proprietarie hanno dedotto: 1) violazione di norme e principi, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe applicato criteri propri della disciplina dell'acquisizione sanante anziché quelli dell'occupazione illegittima, e che il valore del fondo doveva essere riferito al momento della cessazione dell'occupazione legittima e dell'irreversibile trasformazione; 2) violazione dell'art. 384 c.p.c., per avere il giudice del rinvio recepito acriticamente la CTU e riproposto motivazioni già censurate dalla Cassazione; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. e, in subordine, di norme sull'acquisizione sanante, con questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, lamentando che il valore venale fosse stato determinato tenendo conto di vincoli urbanistici sopravvenuti e conseguenti all'opera pubblica, così da ridurre il ristoro a importi simbolici; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato le contestazioni tecniche e una perizia di parte che, secondo i ricorrenti, indicavano atti negoziali comparabili e dimostravano un maggiore valore delle aree. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, affermando in particolare che il risarcimento per equivalente dell'illecito occupatorio va parametrato al valore del bene al momento della domanda, quale momento in cui il proprietario rinuncia implicitamente al diritto reale chiedendo il controvalore, mentre il danno da mancato godimento durante l'occupazione segue regole diverse; ha inoltre ribadito che, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale era libera di riesaminare il merito del motivo di appello non essendo stata resa una decisione di merito sul punto nella precedente cassazione; infine, ha escluso il vizio di omesso esame, perché le doglianze si risolvevano in contestazioni valutative e difensive, non in fatti storici decisivi trascurati dal giudice. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dei proprietari. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva liquidato il risarcimento del danno per perdita della proprietà sulla base del valore del bene al momento della domanda giudiziale, nonché l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima. La Corte ha ritenuto corretta l'impostazione secondo cui, nelle occupazioni illegittime senza decreto di esproprio, il danno per equivalente va commisurato al valore attuale del bene al momento in cui il proprietario domanda il risarcimento, momento che equivale a rinuncia implicita alla proprietà. Ha inoltre escluso che la Corte territoriale avesse violato i limiti del giudizio di rinvio o che avesse omesso l'esame di un fatto decisivo, rilevando che le censure relative alla CTU e alla comparazione dei valori si traducevano in mere contestazioni di merito e non in un reale vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La pretesa risarcitoria per occupazione illegittima senza decreto di esproprio è ricondotta all'illecito aquiliano; il danno per equivalente può essere liquidato sul valore del bene al momento della domanda, mentre il danno da mancato godimento segue una diversa logica temporale.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel primo giudizio di legittimità per affermare che la prescrizione non decorre secondo la vecchia logica dell'irreversibile trasformazione, ma secondo la natura permanente dell'illecito e il momento della domanda per il danno da perdita del bene.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato per la disciplina della prescrizione quinquennale del risarcimento del danno da occupazione illegittima, con decorrenza differenziata a seconda del tipo di danno azionato.

  • art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice era libero di riesaminare il motivo di appello non essendo stata resa una statuizione di merito sul punto dalla precedente cassazione; non vi è stata violazione del vincolo del giudice di rinvio.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non possono essere dedotte come omissioni le mere argomentazioni difensive, le perizie di parte o la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico: occorre indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo ricorso precedente come parametro costituzionale della corretta tutela giurisdizionale in materia di occupazione illegittima.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel primo ricorso precedente in relazione all'obbligo di interpretare il diritto interno in conformità con l'art. 1 Protocollo addizionale CEDU.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU

    La disciplina interna deve essere interpretata in modo conforme al principio per cui l'espropriazione deve avvenire in buona e debita forma; l'occupazione illegittima non comporta acquisto automatico della proprietà da parte della P.A.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    La Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse applicato retroattivamente la norma sull'acquisizione sanante; la questione di legittimità costituzionale proposta era quindi non rilevante e inammissibile.

  • art. 43-bis d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato solo come riferimento difensivo subordine, senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.

  • art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato solo come riferimento difensivo subordine, senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata.

  • art. 20 l. n. 865 del 1971

    Usato dalla Corte d'appello, e non censurato con successo, come base normativa per il criterio di quantificazione dell'indennità di occupazione legittima per il periodo storico rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di occupazione illegittima di un immobile da parte della pubblica amministrazione senza valido decreto di esproprio, l'illecito ha natura permanente e il proprietario conserva, in linea di principio, il diritto alla restituzione del bene; se invece chiede il risarcimento per equivalente, tale domanda vale come rinuncia implicita alla proprietà.
  • Il risarcimento per equivalente del bene occupato va commisurato al valore del bene al momento della domanda giudiziale, perché è quel momento che segna la cessazione dell'illecito in conseguenza della rinuncia al diritto di proprietà; distinto è il danno da mancato godimento, che va valutato in relazione al periodo di effettiva occupazione.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; se la precedente cassazione ha cassato per un vizio processuale senza decidere sul merito della censura, il giudice di rinvio può riesaminare liberamente la questione sostanziale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico preciso e non la mera contestazione della valutazione probatoria o della consulenza tecnica; le perizie di parte e le allegazioni difensive non bastano, da sole, a integrare il vizio.
  • La censura di omesso esame deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare quale fatto sia stato trascurato, da quale atto risulti, quando sia stato discusso e perché sarebbe decisivo; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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