Cassazione Penale, Sentenza n. 17219/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di detenzione di ingente quantitativo di stupefacente (art.73 co.4 e art.80 DPR 309/1990) chiedendo la cassazione per due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art.649 c.p.p. (ne bis in idem), sostenendo l'identità del fatto tra il procedimento in esame e quello già giudicato per fatti avvenuti il 9.4.2017 in due località abruzzesi, e quindi l'irregolare doppio procedimento; (2) erronea applicazione dell'art.62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'eccessività della pena, lamentando che le condizioni economiche disagiate e il comportamento tenuto durante l'espiazione della precedente pena avrebbero dovuto favorirne l'applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: per il divieto di ne bis in idem è necessaria l'identità storico-naturalistica del fatto (triade condotta-nesso causale-evento) comprensiva di tempo, luogo e persona; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente rilevato la diversa collocazione spaziale e la differenza dell'oggetto materiale delle condotte, escludendo l'identità del fatto. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulle attenuanti generiche: la valutazione è di fatto e richiede elementi positivi per la concessione; la Corte d'appello ha motivato congruamente il diniego richiamando l'obiettiva gravità del fatto e l'assenza di elementi positivi rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n.309/1990, art.73 co.4 e art.80
Indicano il reato contestato (detenzione illecita di ingente quantitativo di stupefacente) e la disciplina sanzionatoria; la Corte ha confermato la responsabilità per tale fattispecie.
Espande il divieto di ne bis in idem: la Corte richiama l'interpretazione secondo la quale l'identità del fatto è valutata con un approccio storico-naturalistico (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); nel caso non sussiste identità perché mancano coincidenze negli elementi materialmente rilevanti.
art. 69 co.2 e art. 345 cod. proc. pen.
Citate come ipotesi di deroga al divieto di duplicazione del giudizio (richiamate dalla giurisprudenza in tema di ne bis in idem).
Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che la loro applicazione è un giudizio di fatto che richiede elementi positivi per la concessione e può essere negata con motivazione congrua quando non emergono elementi favorevoli decisivi.
Indica gli elementi rilevabili per la valutazione della personalità e delle attenuanti; la Corte sottolinea che il giudice deve richiamare quelli ritenuti decisivi nel rigetto delle attenuanti.
Prevede la condanna a una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare la sanzione.
art. 23 co.8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
Autorizza il procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti in determinate ipotesi; la Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi di tale norma.
art. 4 Protocollo n.7 CEDU (richiamato tramite giurisprudenza costituzionale)
Il riferimento chiarisce che la nozione di "medesimo fatto" ai fini del divieto europeo di doppia incriminazione va interpretata in senso naturalistico e non riduttivo alla sola azione dell'agente; la Corte ha richiamato questo principio per confermare la metodologia di valutazione della identità del fatto.
Massime di principio
- Per invocare il divieto di ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità storico-naturalistica del fatto: occorre coincidenza di condotta, evento e nesso causale e valutazione di tempo, luogo e persona; la sola generica identità della norma violata non è sufficiente.
- La valutazione sull'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di merito riservato al giudice; richiede elementi positivi favorevoli all'imputato, e il diniego può essere adeguatamente motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi senza dover passare in rassegna ogni circostanza favorevole.
- I vizî che riguardano accertamenti di fatto (es. diversità di luogo o dell'oggetto materiale della condotta) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica.
- Nei ricorsi inammissibili può essere disposta la condanna a pagamento di spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p., salvo che non sussista l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- La procedura per decisioni in camera di consiglio senza parti può essere applicata nei casi previsti dalla normativa emergenziale (art.23 co.8 d.l.137/2020), ma occorre verificare la legittimità della composizione e del rispetto dei diritti di difesa.
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