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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3597/2020 del 13/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005. Secondo l’Ufficio, l’attività economica della società commerciale Welcome s.n.c., identica a quella dell’associazione e svolta negli stessi locali, con le medesime modalità e condizioni, era stata trasferita all’associazione mediante contratti di affitto d’azienda per beneficiare del regime fiscale agevolato degli enti non commerciali. La Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia aveva rigettato sia l’appello dell’Ufficio sia quello incidentale dell’associazione, ritenendo provata l’operatività, nella stessa sede, di un’entità sportiva dilettantistica e di una a fine di lucro; aveva inoltre considerato irrilevanti sul piano fiscale le irregolarità nella convocazione delle assemblee e la mancata partecipazione degli associati alla vita sociale. L’Agenzia ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 73 e 148 del TUIR e dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il regime agevolativo richiede i presupposti previsti dalla legge e che spetta al contribuente provarli; con il secondo ha dedotto violazione del divieto di abuso del diritto, fondato sull’art. 53 Cost., per il carattere elusivo dell’operazione; con il terzo ha denunciato insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso; con il quarto ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che la CTR avesse addossato correttamente al contribuente l’onere di provare i requisiti per l’agevolazione e sostenendo che la mera allegazione dello statuto non fosse sufficiente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ribadito che le agevolazioni per gli enti associativi non commerciali non dipendono dalla sola veste formale o dalla presenza nello statuto delle clausole prescritte: occorre accertare che l’attività associativa si svolga concretamente nel rispetto delle clausole relative alla vita associativa e assembleare. L’onere di provare i fatti che giustificano il regime agevolativo grava sull’associazione che lo invoca. La CTR aveva omesso tale verifica e aveva considerato fiscalmente irrilevanti la mancata convocazione e partecipazione degli associati, limitandosi al controllo formale dello statuto. La sentenza è stata quindi cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 148 D.P.R. 917/1986

    le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora 148) del si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto.

    Il trattamento agevolato presuppone che l’associazione rispetti concretamente le clausole statutarie relative alla vita associativa; la sola veste giuridica o la previsione formale delle clausole non bastano.

  • art. 111, comma 4-quinquies, D.P.R. 917/1986

    gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (temporalmente applicabile alla fattispecie), in materia di IRPEG e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in materia di IVA – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 – a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel citato D.Lgs., art. 5 (art. 111, comma 4-quinquies), ma anche dell’accertamento – che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse

    L’accesso al regime agevolato richiede sia l’inserimento nello statuto delle clausole prescritte, sia l’accertamento motivato del loro rispetto concreto nell’attività dell’associazione.

  • art. 4 D.P.R. 633/1972

    gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (temporalmente applicabile alla fattispecie), in materia di IRPEG e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, in materia di IVA – come modificati, con evidente finalità antielusiva, dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 5 – a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nel citato D.Lgs., art. 5 (art. 111, comma 4-quinquies), ma anche dell’accertamento – che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse

    L’agevolazione IVA per gli enti associativi richiede, oltre alle clausole statutarie prescritte, la verifica motivata del rispetto effettivo delle relative prescrizioni.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.

    È l’associazione che invoca l’esenzione a dover provare i fatti costitutivi dei presupposti dell’agevolazione.

  • art. 73 D.P.R. 917/1986

    L’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 c.c.

    La disciplina generale dell’imposizione degli enti non comporta un’esenzione generale per gli enti associativi; chi invoca il regime di favore deve provare i relativi presupposti. Il passaggio riportato espone la regola probatoria applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie previste per le associazioni non commerciali non derivano automaticamente dalla forma associativa o dalla qualificazione statutaria: occorre accertare che l’attività concreta rispetti le condizioni legislative e le clausole statutarie prescritte.
  • Quando un’associazione invoca un’esenzione o un regime fiscale agevolato, grava su di essa l’onere di provare i fatti che ne costituiscono i presupposti.
  • Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riservate alle associazioni sportive dilettantistiche, la verifica giudiziale deve riguardare l’effettività della vita associativa e assembleare; non è sufficiente un controllo formale dello statuto e non possono essere ritenute fiscalmente irrilevanti, senza verifica, la mancata convocazione o partecipazione degli associati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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