Cassazione Civile, Ordinanza n. 09320/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso presentata da una società assicurativa per crediti d'imposta riferiti all'anno 2006, con riguardo a IVA e IRES. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; la CTR della Toscana, invece, aveva confermato il rimborso IVA e accolto anche la domanda relativa all'IRES, ritenendo che la contribuente avesse provato l'esistenza dei crediti mediante documentazione depositata in giudizio e non contestata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, due censure: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la CTR affermato in modo apodittico l'esistenza di documentazione idonea senza indicarla; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e delle norme dichiarative richiamate, per avere la CTR ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente (dichiarazione dei redditi e modelli F24) senza che essa dimostrasse in concreto il fatto costitutivo del diritto al rimborso e il relativo quantum.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi. Ha ribadito il principio per cui, quando il contribuente impugna il silenzio-rifiuto o il diniego su un'istanza di rimborso, egli è attore in senso sostanziale e grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito vantato. La sola esposizione del credito in dichiarazione non è sufficiente, perché il credito d'imposta non nasce dalla dichiarazione ma dal meccanismo di applicazione del tributo. Nel caso concreto, la CTR ha invertito l'onere della prova, fondando il diritto al rimborso su una generica menzione di documentazione in atti e valorizzando indebitamente la dichiarazione presentata dalla contribuente. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia applicando il corretto riparto probatorio, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente; la censura era formulata per contestare l'assenza di un adeguato riferimento alla documentazione posta a base della decisione.
L'onere di provare i fatti costitutivi del credito da rimborso grava sul contribuente che lo invoca.
Il principio di non contestazione non può essere utilizzato per sovvertire il riparto dell'onere probatorio sul credito di rimborso.
Richiamati nel motivo di ricorso per sostenere che la dichiarazione fiscale non basta a provare il diritto al rimborso.
La dichiarazione dei redditi, da sola, non fa nascere il credito d'imposta né ne prova l'esistenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario, il contribuente che agisce contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito fatto valere.
- La mera indicazione di un credito nella dichiarazione fiscale non è sufficiente a fondare il diritto al rimborso, perché il credito non nasce dalla dichiarazione ma dal corretto meccanismo di applicazione del tributo.
- In tema di rimborso d'imposta non grava sull'Amministrazione finanziaria alcun onere di rettificare la dichiarazione per contestare il credito esposto dal contribuente; l'inerzia dell'Ufficio non consolida di per sé il diritto al rimborso.
- Il giudice di merito incorre in errore di diritto se, per riconoscere il rimborso, fa discendere la prova del credito da un generico riferimento alla documentazione in atti senza individuare specificamente gli elementi probatori idonei e senza verificare il concreto assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente.
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