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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26217/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, dirigente medico di un'azienda ospedaliera, era stato condannato per avere trattenuto, negli anni 2010-2012, somme incassate dai pazienti per prestazioni chirurgiche effettuate in regime di attività libero-professionale intramuraria, omettendo di riversare all'azienda ospedaliera la quota ad essa spettante. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto il peculato per il periodo 2010-15 marzo 2012, riducendo la pena per l'unica condotta residua collegata a una fattura del 28 marzo 2012 e confermando le statuizioni civili. Con i ricorsi si deducevano: indeterminatezza dell'imputazione e nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancata specificazione del quantum e dell'an delle somme; vizi motivazionali e violazione di legge sulla natura delle prestazioni, sostenendo che gli interventi di chirurgia estetica non sarebbero stati erogabili dal SSN e che quindi le somme non sarebbero state pubbliche; mancata prova della natura ricostruttiva o esclusivamente estetica degli interventi; mancata rinnovazione istruttoria; prescrizione dell'unico fatto residuo, assumendo che dovesse rilevare la data dell'intervento/pagamento e non quella della fattura; illogicità della pena e mancato riconoscimento della speciale attenuante invocata in relazione alla particolare tenuità del fatto e all'offerta transattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità di tutti i motivi. Ha ritenuto infondate o comunque non specificamente articolate le censure sull'indeterminatezza dell'imputazione, osservando che la contestazione sostanziale consentiva un pieno esercizio del diritto di difesa anche mediante consulenza di parte. Ha ritenuto generiche le doglianze sulla legittimità dell'autorizzazione all'attività intramuraria e sulla natura degli interventi, rilevando che la sentenza di merito aveva valorizzato sia l'assenza di esclusiva finalità estetica di tutte le prestazioni, sia la mancanza di manifesta illegittimità dell'autorizzazione estesa anche a interventi di chirurgia estetica; inoltre il ricorrente non aveva indicato elementi di fatto specifici per dimostrare che le prestazioni fossero soltanto estetiche. Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che la data di emissione della fattura non è di per sé decisiva, che il termine di versamento scadeva il giorno 10 del mese successivo all'incasso e che, tenuti presenti i periodi di sospensione della prescrizione, il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza d'appello. Ha infine ritenuto generiche le censure sul trattamento sanzionatorio e manifestamente infondata la richiesta di attenuante speciale, dovendosi valutare la condotta nel suo complesso e non solo il singolo episodio residuo. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 417 c.p.p.

    La dedotta nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell'imputazione è esclusa quando la contestazione sostanziale consente all'imputato di individuare gli specifici fatti e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • art. 314 c.p.

    Il peculato è ritenuto integrato in relazione alla trattenuta di somme incassate dal medico e spettanti all'azienda ospedaliera in virtù del rapporto di servizio.

  • art. 81 c.p.

    La contestazione si colloca in un quadro di pluralità di condotte unificate sotto il vincolo della continuazione.

  • art. 323-bis c.p.

    La speciale attenuante è ritenuta non applicabile perché la vicenda va valutata nel suo complesso e non solo con riferimento al singolo episodio residuo, e la sistematicità delle condotte è incompatibile con la particolare tenuità.

  • art. 129 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità maturata successivamente alla sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    È disposta la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La nullità dell'imputazione per indeterminatezza non sussiste quando, pur in presenza di formule non analitiche sul quantum, la contestazione sostanziale consenta di individuare i fatti contestati, i parametri di calcolo e di predisporre una difesa effettiva.
  • In tema di peculato commesso da sanitario in regime intramurario, le somme incassate dai pazienti possono assumere natura pubblicistica se esiste un nesso funzionale con il servizio e con l'obbligo di riversamento alla struttura, a nulla rilevando la mera prospettazione di un'illegittimità amministrativa dell'autorizzazione se non sorretta da specifici dati fattuali.
  • Chi contesta la qualificazione delle prestazioni come non esclusivamente estetiche deve allegare elementi concreti idonei a dimostrare la diversa natura degli interventi; non è sufficiente una censura astratta sulla disciplina del SSN o sui LEA.
  • Ai fini della prescrizione, il momento consumativo del peculato va individuato in relazione alla scadenza dell'obbligo di versamento delle somme, non automaticamente nella data della fattura o in quella del mero intervento sanitario.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, il giudice di legittimità non può rilevare e dichiarare d'ufficio una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, mancando un valido rapporto di impugnazione.
  • La valutazione della particolare tenuità del fatto o di attenuanti speciali in presenza di condotte seriali deve avere ad oggetto l'intera vicenda criminosa e non il solo episodio residuo non prescritto; la sistematicità delle appropriazioni e il pregiudizio arrecato escludono il riconoscimento del beneficio.

Come è indicizzato

MateriePeculatoImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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