Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18860/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

Una parte conveniva in giudizio l'altra per far dichiarare la nullità della scrittura privata con cui erano stati regolati un investimento/finanziamento azionario e il versamento di euro 50.000, sostenendo in subordine che l'altra parte fosse inadempiente perché non aveva provato l'acquisto del titolo, né la sua denominazione, né la corretta informazione sull'andamento dell'investimento. Il tribunale respingeva la nullità ma accoglieva la domanda risarcitoria, ritenendo il rapporto assimilabile a un mandato e ravvisando l'inadempimento nella mancata prova dell'acquisto e nella mancata comunicazione. La corte d'appello confermava, ritenendo provato il versamento delle somme ma non dimostrato che esse fossero affluite sul conto estero dell'obbligato e fossero state effettivamente impiegate per l'acquisto dello specifico titolo, rilevando altresì la mancata reiterazione specifica delle istanze istruttorie. In cassazione il soccombente deduceva, con sei motivi, ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, errata individuazione dell'inadempimento, violazione delle regole sulle prove e sulle presunzioni semplici, omesso esame delle prove documentali e indebita dichiarazione di abbandono delle istanze istruttorie, oltre a censurare la mancata riqualificazione del rapporto in associazione in partecipazione anziché mandato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i primi tre motivi perché il ricorso non era autosufficiente nel delineare con precisione la domanda di primo grado e l'eccezione di ultrapetizione, e perché le censure miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la valutazione di attendibilità e concludenza dei documenti e delle presunzioni spetta al giudice di merito. Ha rigettato il quinto motivo, richiamando il principio per cui le istanze istruttorie non riproposte specificamente in sede di precisazione delle conclusioni si considerano abbandonate, salvo inequivoca volontà contraria non emersa nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non era stata chiarita la decisività della diversa qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione, né adeguatamente censurata la motivazione sul punto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla parte per sostenere la nullità del contratto, ma la nullità è stata negata nei giudizi di merito e non è stata accolta in cassazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché le censure miravano a contestare la ricostruzione dell'inadempimento operata dai giudici di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla pretesa nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione ai motivi di appello e alla loro delimitazione, senza esito favorevole per il ricorrente

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina dell'appello e delle difese dell'appellato

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove e delle presunzioni; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità su una diversa valutazione del merito

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato in relazione alla struttura dell'atto di citazione e alla causa petendi

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità della citazione per asserita indeterminatezza della domanda

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle difese del convenuto e alla contestazione dell'inadempimento

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato sia per le memorie istruttorie sia per la necessità di riproposizione delle istanze istruttorie specifiche

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la presunta rinuncia o abbandono delle istanze istruttorie non reiterate in appello

  • art. 2724 c.c.

    richiamato dalla parte nel contesto della prova testimoniale e delle presunzioni

  • art. 2727 c.c.

    richiamato sul ragionamento presuntivo; la Corte ha affermato che l'uso delle presunzioni rientra nel potere del giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato sul valore delle presunzioni semplici, da apprezzarsi dal giudice di merito se logicamente motivate

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in relazione all'interpretazione del contratto e alla sua qualificazione giuridica

  • art. 2549 c.c.

    richiamato come base della diversa qualificazione del rapporto in associazione in partecipazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sulle spese processuali e sul contributo unificato

  • L. 58/1998

    richiamata dalla parte come normativa che sarebbe stata violata nel rapporto controverso, ma senza accoglimento della censura

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, né sostituire una diversa lettura delle prove e dei documenti a quella motivatamente accolta nella sentenza impugnata.
  • La censura di ultrapetizione richiede una puntuale allegazione del contenuto della domanda o dell'eccezione asseritamente travalicata; in mancanza di autosufficienza del ricorso, la doglianza è inammissibile.
  • Quando è contestato l'inadempimento, l'onere di dimostrare l'esatto adempimento grava sulla parte obbligata, e il giudice di merito può ritenere non provato l'adempimento se manchi la prova del concreto impiego delle somme per l'operazione pattuita.
  • Le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito quanto alla loro gravità, precisione e concordanza; in cassazione è censurabile solo un ragionamento manifestamente illogico o la totale assenza di motivazione, non la mera preferenza per una diversa inferenza.
  • Le istanze istruttorie non riproposte in modo specifico all'atto di precisazione delle conclusioni si presumono abbandonate, salvo che dal complesso della condotta processuale emerga in modo inequivoco la volontà di insistervi.
  • La diversa qualificazione del rapporto contrattuale è censurabile in cassazione solo se il ricorrente spiega in modo chiaro perché l'inquadramento alternativo sarebbe configurabile e decisivo ai fini della soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.