Cassazione Civile, Ordinanza n. 15319/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La vicenda riguarda una lavoratrice impiegata presso la Provincia nell'ambito di LSU/LPU dal 27.11.1996 al 30.6.2004, che aveva agito per ottenere le differenze tra quanto percepito come LSU e quanto ritenuto dovuto per la natura subordinata del rapporto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello, rigettando l'appello principale dell'ente, aveva confermato la sostanziale subordinazione del rapporto, valorizzando lo svolgimento di attività non riconducibili ai progetti, l'inserimento funzionale ai fini istituzionali dell'ente, l'orario fisso di 36 ore settimanali, la rilevazione delle presenze e il pieno assoggettamento al potere direttivo del preposto. La Corte territoriale aveva inoltre applicato l'art. 2126 c.c. e ritenuto sospesa la prescrizione quinquennale dei crediti durante l'esecuzione del rapporto. In cassazione la Provincia deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1, 2 e 10 d.lgs. n. 468/1997 e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che le attività dei lavori socialmente utili non sarebbero tassativamente tipizzate e che il lavoratore può svolgere funzioni del settore di assegnazione, oltre a negare la subordinazione per mancanza del pagamento del compenso da parte del beneficiario; con il secondo motivo, in via subordinata, denunciava violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c. per avere la Corte ritenuto insussistente una stabilità reale del rapporto ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei due motivi, perché ha ritenuto il ricorso tardivo. Ha infatti rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 25.7.2018 e che, in mancanza di notificazione, si applicava il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009; poiché nelle cause di lavoro non opera la sospensione feriale, il ricorso per cassazione notificato a febbraio 2019 era oltre il termine scaduto il 25.1.2019. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 10 d.lgs. n. 468/1997
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dei lavori socialmente utili consente lo svolgimento di attività del settore di assegnazione e che l'elencazione dei lavori non ha carattere tassativo.
Evocato dal giudice di merito per riconoscere gli effetti del rapporto di lavoro di fatto e il diritto alle differenze retributive in presenza di prestazione subordinata svolta in violazione di legge.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la decorrenza e l'effetto estintivo della prescrizione.
Richiamato nel secondo motivo per la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro.
Applicato come termine lungo per impugnare in assenza di notificazione della sentenza; nella specie, sei mesi per effetto della modifica introdotta dalla L. n. 69/2009.
Considerata quale disciplina applicabile ratione temporis alla durata del termine lungo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Utilizzato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'impugnazione è inammissibile se proposta oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. quando la sentenza non sia stata notificata.
- Nelle cause di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini processuali; ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione occorre quindi computare il termine senza tale sospensione.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non esamina i motivi di merito e dichiara l'inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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