Cassazione Penale, Sentenza n. 7992/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per quattro motivi: (1) violazione di legge penale (art. 256 d.lgs. 152/2006) e normativa regionale (art. 21, comma 15, legge regionale 28/12/2018 n.13), sostenendo che la norma non punisce chi esercita l'attività dopo sospensione/revoca e richiamando un'ordinanza del TAR che avrebbe ordinato il rilascio di autorizzazioni provvisorie; (2) violazione delle norme processuali (art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p.), deducendo che l'imputato non era legale rappresentante della ditta AM Demolizioni e che l'attività non sarebbe stata esercitata in via Togliatti 497; (3) illogicità e carenza di motivazione circa l'attribuzione delle violazioni all'imputato, contestando che la prova si fondasse solo sulla sua presenza e sull'intestazione di una utenza telefonica, e richiamando atti relativi a Franceschini Franco; (4) illogicità e carenza di motivazione sulla ricettazione, per la impossibilità di risalire all'epoca del delitto presupposto e all'ingresso dei beni sequestrati nell'area.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e reiterativo di argomentazioni già disattese dalla Corte d'appello, confermando la motivazione impugnata. Ha ritenuto che l'autorizzazione in contestazione fosse una autorizzazione provvisoria scaduta (quindi mancante) e che l'ordinanza cautelare del TAR non potesse sostituire o prorogare le autorizzazioni precedenti. La Corte ha ritenuto idonei i plurimi elementi probatori indicati dalla Corte d'appello per individuare Matteini quale gestore dell'area (presenza al momento del controllo, intestazione dell'utenza fissa, titolarità di precedenti autorizzazioni per aree vicine). Quanto alla ricettazione, la Cassazione ha confermato la valutazione della Corte d'appello: la presenza di due motori con matricola abrasa e l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato sono elementi idonei a far ritenere la provenienza furtiva e la consapevolezza/accettazione del rischio (anche a titolo di dolo eventuale). Per l'inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'obbligo di versare alla cassa delle ammende la somma di euro tremila.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto che la presenza di beni con matricola abrasa e la mancata spiegazione del possessore possono far emergere la consapevolezza della provenienza illecita, anche a titolo di dolo eventuale.
art. 256, comma 1, lett. a) e b., decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
art. 256, comma 1, lett. a) e b., decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Sanziona l'esercizio di attività di gestione di rifiuti non autorizzata; la Corte ha ritenuto applicabile la norma quando manca un'autorizzazione valida (anche se vi era stata una precedente autorizzazione scaduta) e che una ordinanza cautelare del TAR non sostituisce un'autorizzazione operativa.
art. 29-quaterdecies, d.lgs. 152/2006
art. 29-quaterdecies d.lgs. n. 152 del 2006
Norma richiamata dalla difesa riguardante lo svolgimento di altre attività punite solo in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione; la Corte ha osservato che la difesa ha evocato questa disciplina per la prima volta in Cassazione e che non era applicabile perché qui l'autorizzazione era scaduta e dunque mancante.
art. 21, comma 15, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13
art. 21, comma 15, legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13
Norma regionale richiamata dalla difesa; la Corte non ne ha ritenuto decisiva l'applicazione alla fattispecie, avendo accertato l'assenza di una autorizzazione valida.
art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p.
art. 522 c.p.p. in relazione all'art. 521 c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla difesa per lamentare presunte nullità o vizi nella sentenza; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e che non sussistessero violazioni che rendessero la motivazione carente o incomprensibile.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; la procedura è stata seguita secondo le previsioni normative.
Norma che consente la condanna dell'inammissibile ricorrente al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa nella determinazione della inammissibilità, all'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata per fissare l'ammenda equitativa di euro tremila.
Massime di principio
- Un'ordinanza cautelare del TAR non equivale al rilascio o alla proroga di un'autorizzazione amministrativa valida e non può retroattivamente sanare l'assenza di un'autorizzazione richiesta dal d.lgs. 152/2006.
- La mancanza di una spiegazione plausibile circa il possesso di beni (es. motori con matricola abrasa) può essere valutata come prova indiziaria della consapevolezza della illecita provenienza e integra la ricettazione anche a titolo di dolo eventuale.
- Per censurare la motivazione di merito in Cassazione è necessario esporre censure nuove e fondate; motivi reiterativi delle stesse argomentazioni già valutate e motivate dalla Corte di appello sono spesso dichiarati inammissibili.
- La verifica del principio di correlazione tra imputazione e sentenza non si esaurisce in un confronto letterale: non c'è violazione se l'imputato ha potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'accusa durante il processo.
- Le contestazioni sulla titolarità o rappresentanza societaria richiedono elementi probatori concreti: la sola affermazione difensiva, senza prova, difficilmente scalfisce valutazioni probatorie basate su presenza, gestione e documentazione identificativa.
- In materia di reati ambientali e gestione rifiuti, la mancanza di una autorizzazione operativa è un elemento centrale e la responsabilità penale può essere affermata anche sulla base di plurimi elementi indiziari che individuano il gestore dell'impianto.
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