Cassazione Civile, Ordinanza n. 32821/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un socio accomandante di una s.a.s. per maggior reddito da partecipazione relativo all'anno d'imposta 2005, derivante da una presunta cessione d'azienda non dichiarata dalla società. Dopo che la società e la socia accomandataria avevano definito la pretesa con accertamento con adesione, il contribuente aveva impugnato l'avviso sostenendo l'inefficacia nei suoi confronti dell'adesione sottoscritta dalla società e contestando nel merito la quantificazione del reddito. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente, riducendo ulteriormente di euro 30.000,00 il maggior reddito della società sul rilievo dell'esistenza di una plusvalenza dichiarata di pari importo. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: la circostanza che la plusvalenza di euro 30.000,00 era già stata considerata in sede di accertamento con adesione, come risultava dal relativo verbale, sicché la CTR avrebbe erroneamente operato una duplicazione della riduzione del reddito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per difetto di prova della rituale notificazione del ricorso per cassazione. La notifica era stata eseguita tramite servizio postale ai sensi della L. n. 53/1994, ma agli atti risultava solo l'attestazione di consegna dell'atto al servizio postale, non anche l'avviso di ricevimento/cartolina attestante la consegna al destinatario. In assenza di prova del perfezionamento della notifica, e non essendo stata chiesta la sanatoria né risultando attivata la rinnovazione del procedimento notificatorio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese. Nessun raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo era formalmente incardinato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, che deve risultare dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale.
In mancanza dell'avviso di ricevimento non è possibile la rinnovazione della notifica quando il difetto comporti inesistenza della notificazione.
La difesa erariale aveva utilizzato la notificazione postale ai sensi della legge sulle notifiche eseguite direttamente dagli avvocati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione dell'atto, ma richiede la prova della consegna al destinatario mediante avviso di ricevimento allegato agli atti.
- In mancanza dell'avviso di ricevimento, il ricorso è inammissibile per inesistenza della notificazione, salvo che la parte interessata attivi tempestivamente i rimedi processuali per la rinnovazione o la sanatoria del vizio.
- L'eventuale vizio notificatorio va verificato preliminarmente rispetto all'esame dei motivi di ricorso, poiché incide sulla rituale instaurazione del contraddittorio.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal versamento materiale per il meccanismo della prenotazione a debito.
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