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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17188/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un consorzio aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa disconoscendo costi esposti in fatture ritenute, in tutto o in parte, relative a operazioni inesistenti. L'accertamento traeva spunto da movimentazioni bancarie e annotazioni extracontabili, e riguardava in particolare prestazioni pubblicitarie per la sponsorizzazione di una squadra femminile di pallavolo, con recupero di IRES, IRAP e IVA. In appello il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale: la CTR aveva escluso la nullità per difetto di contraddittorio endoprocedimentale e aveva ritenuto provata l'effettività delle operazioni pubblicitarie, salvando però soltanto due movimentazioni bancarie ritenute sospette e confermando la ripresa a tassazione limitatamente a quelle. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto esistenti le operazioni sulla base di una rivalutazione del merito e trascurando vari indizi di inesistenza e il parziale mancato pagamento delle fatture; con il secondo ha dedotto omessa e insufficiente motivazione sulla circostanza dei versamenti in contanti. Il consorzio ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato deducendo la violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000 e degli artt. 97 e 24 Cost., per avere la CTR escluso la nullità dell'atto nonostante l'emissione prima dei sessanta giorni e la mancata comunicazione della segnalazione della Guardia di Finanza su cui si fondava l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto il primo motivo infondato e in parte inammissibile perché mirava, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non coglieva la ratio decidendi della sentenza di appello, fondata sul positivo riscontro dell'effettiva pubblicità delle sponsorizzazioni e sull'esame analitico delle movimentazioni bancarie. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era più deducibile nel testo applicabile ratione temporis salvo il vizio di motivazione costituzionalmente minimo, qui insussistente perché la CTR aveva motivato sulle ragioni di rilevanza o irrilevanza delle singole operazioni. Il ricorso incidentale del consorzio è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato l'Agenzia alle spese di lite in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    erroneamente richiamato come d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dall'Ufficio per contestare la deducibilità dei costi; la Corte non entra nel merito della norma, ma rileva che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sul contraddittorio e sull'azione amministrativa.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge; la Corte afferma che non può essere impiegato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale è dichiarata inammissibile perché non più deducibile nei termini prospettati, salvo il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 85 c.p.c.

    richiamato per affermare la perdurante efficacia del mandato difensivo nonostante la rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o per trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e colpisce una motivazione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di dedurre una semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione, salvo il solo difetto del minimo costituzionale motivazionale.
  • Quando il giudice di merito esamina puntualmente le singole operazioni contestate e spiega perché alcune siano rilevanti e altre no, la motivazione è idonea a sorreggere la decisione anche in presenza di contestazioni sull'accertamento bancario e documentale.
  • In materia di accertamento tributario fondato su operazioni ritenute inesistenti, la prova dell'effettività delle operazioni può essere desunta dal complesso degli elementi istruttori valutati dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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