Cassazione Civile, Ordinanza n. 18904/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo nella quale, secondo l'accordo sindacale richiamato in causa, la società datrice si era impegnata a individuare una società terza idonea ad assorbire i lavoratori in esubero garantendo continuità occupazionale e condizioni analoghe per un periodo minimo di 36 mesi. Il lavoratore, aderendo all'accordo conciliativo in sede sindacale, aveva cessato il rapporto con la società originaria e stipulato un nuovo contratto con la società individuata come CSO. Successivamente, il nuovo datore aveva avviato a sua volta procedure di riduzione del personale e la situazione era poi sfociata nel fallimento. Il lavoratore ha quindi chiesto il risarcimento del danno deducendo non l'impugnazione della transazione, ma la violazione, da parte della società originaria, degli obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative e nell'assunzione dell'impegno di individuare un soggetto adeguato sul piano industriale e finanziario. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la domanda era stata ritenuta preclusa dalla conciliazione sindacale in quanto sostanzialmente inoppugnabile ex art. 2113 c.c. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione con tre motivi: il primo deduceva violazione di norme costituzionali e codicistiche e omessa pronuncia, ma in modo promiscuo; il secondo e il terzo denunciavano motivazione apparente e omessa pronuncia, sostenendo che la Corte d'appello avesse mal qualificato la domanda come impugnazione della transazione, mentre si trattava di azione risarcitoria autonoma fondata su violazione di buona fede e correttezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per difetto di specificità, perché formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee e non chiaramente distinguibili. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente sussunto la domanda nell'ambito della transazione non impugnata, invece di esaminarla come azione di responsabilità precontrattuale/extracontrattuale fondata sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede relativi all'impegno assunto dall'originaria datrice di lavoro nell'accordo sindacale. La Cassazione ha sottolineato che la domanda non mirava a rimettere in discussione la validità della conciliazione, ma a ottenere il risarcimento del danno per un comportamento illecito esterno e anteriore alla transazione; pertanto la clausola di rinuncia contenuta nell'accordo non poteva estendersi, secondo un'interpretazione non illogica e coerente con gli artt. 1362 e ss. c.c. e 1364 c.c., a un diritto risarcitorio che la parte non poteva ancora consapevolmente conoscere al momento della sottoscrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno degli obblighi di correttezza e solidarietà, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile
fonte degli obblighi di correttezza e buona fede la cui violazione può fondare una domanda risarcitoria autonoma, distinta dall'impugnazione della transazione
il giudice di merito deve pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta, senza mutarne la causa petendi
la conciliazione sindacale è stata ritenuta dalla Corte d'appello preclusiva, ma la Cassazione ha escluso che tale effetto copra una domanda risarcitoria autonoma estranea all'impugnazione dell'accordo
l'azione di risarcimento è esperibile per violazione della buona fede nelle trattative, anche in presenza di un contratto/transazione non impugnato
richiamato per l'interpretazione del contenuto della transazione secondo la comune intenzione delle parti
la portata della clausola abdicativa non può essere estesa oltre gli oggetti sui quali le parti hanno inteso contrattare
criteri ermeneutici da applicare per delimitare l'ambito della rinuncia contenuta nella transazione
dedotto come vizio motivazionale, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l'erronea sussunzione e la motivazione apparente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
richiamato nel contraddittorio in camera di consiglio
Massime di principio
- Quando la domanda di parte è qualificabile come azione risarcitoria per violazione di obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative, il giudice non può ricondurla automaticamente alla preclusione derivante da una transazione non impugnata, se la domanda non mira a caducare l'accordo ma a far valere un illecito autonomo ed esterno ad esso.
- La clausola di rinuncia contenuta in una conciliazione o transazione non può essere interpretata in modo da ricomprendere diritti o pretese risarcitorie che la parte non poteva ancora consapevolmente conoscere al momento della sottoscrizione, soprattutto quando si tratta di responsabilità precontrattuale collegata all'assunzione di impegni specifici.
- Nell'interpretazione di una transazione, la volontà abdicativa deve essere delimitata in modo rigoroso: le espressioni generali non possono estendere la rinuncia oltre gli oggetti effettivamente contemplati dalle parti, secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e ss. c.c. e il canone dell'art. 1364 c.c.
- In presenza di un accordo sindacale che preveda l'impegno del datore di lavoro a selezionare un nuovo soggetto idoneo a garantire continuità occupazionale, la contestazione della violazione di tale impegno e della connessa buona fede non coincide con l'impugnazione della successiva conciliazione di esodo.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità dei motivi: censure eterogenee di fatto, diritto, vizio processuale e vizio motivazionale non possono essere cumulate in modo promiscuo senza distinguere chiaramente i singoli vizi denunciati.
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