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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34983/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 4 marzo 2026, aveva revocato la propria precedente ordinanza del 10 gennaio 2024, che aveva dichiarato estinte le pene ai sensi dell’art. 93 d.P.R. 309/1990. La revoca era stata richiesta dal Procuratore della Repubblica di Rovigo il 20 novembre 2025, dopo l’emersione di una sentenza del Tribunale di Rovigo del 16 giugno 2021, irrevocabile dal 16 febbraio 2023, con la quale il condannato era stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 95 d.P.R. 115/2002. Il reato era consistito nell’omessa comunicazione del reddito relativo all’anno 2017, incompatibile con il mantenimento del patrocinio a spese dello Stato; la sentenza indicava quale data di commissione il 20 agosto 2018. Con un unico motivo, il difensore ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 95 e 79 d.P.R. 115/2002 e dell’art. 93 d.P.R. 309/1990, sostenendo che il fatto dovesse ritenersi consumato il 20 luglio 2017, quando era stata resa la dichiarazione originaria, o al più alla sua presentazione al giudice, e quindi prima dell’istanza di sospensione della pena, presentata il 9 novembre 2017. Secondo il ricorrente, la successiva mancata indicazione del reddito 2017 non integrava un autonomo reato, ma un’aggravante del fatto già consumato. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso: la condotta contestata e accertata nella sentenza irrevocabile non era la falsità della dichiarazione originaria, bensì l’omessa comunicazione del reddito 2017, condotta alternativa autonomamente rilevante ai sensi dell’art. 95 e collocata il 20 agosto 2018, dunque dopo l’istanza e nel quinquennio rilevante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha premesso che il Tribunale di Sorveglianza che ha adottato il provvedimento costituente titolo esecutivo è competente a operare, in analogia alle funzioni del giudice dell’esecuzione previste dall’art. 665 c.p.p., anche in relazione alla revoca della declaratoria di estinzione conseguente alla sopravvenuta conoscenza di una causa ostativa preesistente. Ha quindi respinto l’unico motivo: pur essendo la falsità della dichiarazione originaria consumata con la sottoscrizione o, al più tardi, con la presentazione della domanda, la sentenza irrevocabile aveva accertato una diversa condotta, ossia l’omessa comunicazione del reddito dell’anno 2017 prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002. Per tale condotta la data del reato era il 20 agosto 2018, successiva all’istanza di sospensione del 9 novembre 2017 e interna al quinquennio; sussisteva quindi la causa ostativa all’estinzione. La declaratoria di estinzione era stata adottata il 10 gennaio 2024 e revocata dal medesimo Tribunale di Sorveglianza di Venezia il 4 marzo 2026. La decisione è stata assunta il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 665 c.p.p.

    Pertanto, a fronte di questioni controverse relative a decisioni del Tribunale di sorveglianza che costituiscono titolo esecutivo, il pubblico ministero deve rivolgersi allo stesso Tribunale di sorveglianza che per ultimo le ha emesse.

    Le questioni relative a provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza costituenti titolo esecutivo vanno sottoposte allo stesso Tribunale che ha emesso per ultimo il provvedimento; tale regola sostiene la competenza a provvedere sulla revoca della precedente declaratoria.

  • art. 90 d.P.R. 309/1990

    L’operatività di tale principio si riscontra specificamente nel sistema che regola la concessione, ai sensi dell’art. 90 d.P.R. n. 309/90, del beneficio della sospensione dell’esecuzione detentiva per cinque anni nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata.

    La sospensione dell’esecuzione detentiva è collegata alla verifica positiva del programma terapeutico e socio-riabilitativo e opera nel sistema che consente, ricorrendone i presupposti, la successiva estinzione delle pene.

  • art. 93, commi 1 e 2-bis, d.P.R. 309/1990

    Se la sospensione è concessa, secondo l’art. 93, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 309/90, le pene e ogni altro effetto penale si estinguono qualora il condannato, nei cinque anni successivi alla data di presentazione dell'istanza di sospensione, non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione.

    L’estinzione delle pene e degli effetti penali consegue se, nel quinquennio decorrente dalla presentazione dell’istanza di sospensione, il condannato non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione. L’accertamento di un reato commesso nel periodo rilevante esclude il presupposto per l’effetto estintivo.

  • art. 93, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Il giudice competente ad accertare l’avvenuta estinzione delle pene, che avviene ope legis e preclude qualsivoglia ulteriore valutazione di natura discrezionale (Sez. 1, n. 4339 del 10/01/2012, Bortolazzi, Rv. 251958 – 01), è espressamente individuato dal comma 2 del citato art. 93 nel Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione.

    La verifica dell’estinzione compete al Tribunale di Sorveglianza che ha disposto la sospensione; una volta accertati i presupposti, l’effetto estintivo opera per legge e non lascia spazio a valutazioni discrezionali.

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    E infatti punisce la «falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d)» dello stesso d.P.R.; quindi non solo le false dichiarazioni ma anche l’omissione delle comunicazioni previste a carico di chi richiede l’ammissione al gratuito patrocinio.

    La fattispecie è a condotta alternativa e comprende tanto le falsità quanto le omissioni delle comunicazioni previste dall’art. 79; l’omessa comunicazione del reddito può quindi costituire una condotta penalmente autonoma rispetto alla dichiarazione originaria.

  • art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002

    Il fatto accertato con la sentenza del Tribunale di Rovigo, come risulta dalla validata imputazione, è consistito nell’avere omesso di comunicare il reddito dell’anno 2017, come previsto dal citato art. 79, comma 1 lett. c), che ammontava a misura incompatibile con il mantenimento del beneficio.

    L’omessa comunicazione del reddito dell’anno 2017, richiesta dalla disposizione, è la condotta concretamente contestata e accertata nel caso; la sua data di commissione, e non quella della dichiarazione originaria, individua il momento rilevante per il quinquennio dell’art. 93 d.P.R. 309/1990.

  • art. 656 c.p.p.

    Se la sospensione è concessa, secondo l’art. 93, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 309/90, le pene e ogni altro effetto penale si estinguono qualora il condannato, nei cinque anni successivi alla data di presentazione dell'istanza di sospensione, non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione.

    La Corte richiama l’istanza di sospensione presentata in seguito al provvedimento del pubblico ministero previsto dall’art. 656 c.p.p. quale riferimento temporale per il quinquennio di verifica dell’assenza di reati ostativi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La censura proposta come violazione o falsa applicazione della legge è stata esaminata nel merito e ritenuta infondata.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso deve essere, quindi, respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il Tribunale di Sorveglianza che ha emesso l’ultimo provvedimento costituente titolo esecutivo è competente a decidere sulle questioni esecutive relative a quel provvedimento e può revocare la declaratoria di estinzione quando emerga una causa ostativa preesistente, non conosciuta al momento della decisione.
  • Nel sistema dell’art. 93 d.P.R. 309/1990, l’estinzione delle pene e degli effetti penali presuppone che, nei cinque anni successivi alla presentazione dell’istanza di sospensione, il condannato non commetta un delitto non colposo punibile con la reclusione; la commissione di un delitto in tale periodo impedisce il prodursi dell’effetto estintivo.
  • La fattispecie dell’art. 95 d.P.R. 115/2002 comprende condotte alternative: oltre alla falsa dichiarazione originaria, può integrare il reato l’omissione delle successive comunicazioni reddituali prescritte dall’art. 79. Per individuare la data del reato rilevante ai fini dell’art. 93 d.P.R. 309/1990 occorre riferirsi alla specifica condotta contestata e accertata, non a una diversa condotta eventualmente verificatasi in precedenza.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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