Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19377/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a un dipendente, contestato come ritorsivo e comunque illegittimo. Al lavoratore era stato addebitato di avere svolto, durante il rapporto, attività e progetti per società terze o comunque riconducibili alla moglie, sfruttando risorse, mezzi e know how aziendali, nonché di essersi dedicato ad attività estranee al contratto di lavoro. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva escluso la ritorsività, ma aveva ritenuto sproporzionata la sanzione espulsiva; la Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, rideterminando l'indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme del rito speciale in materia di licenziamenti, sostenendo l'inammissibilità della domanda del lavoratore di tutela ex art. 8 l. n. 604/1966 e della domanda di indennità sostitutiva del preavviso perché non proposte nel ricorso introduttivo della fase sommaria; 2) violazione delle norme sull'obbligo di fedeltà e sulla giusta causa, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la gravità della condotta facendo riferimento alla concorrenza sleale, istituto che non sarebbe pertinente al rapporto di lavoro; 3) nullità/insufficienza della motivazione, perché la Corte avrebbe irragionevolmente sminuito la gravità delle condotte valorizzando il tempo trascorso dai fatti e i successivi riconoscimenti ricevuti dal dipendente, nonostante la tempestività della contestazione disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel rito Fornero possono essere proposte, in opposizione, domande fondate sui medesimi fatti costitutivi già dedotti, e che sia la domanda di tutela ex art. 8 l. n. 604/1966 sia quella di indennità sostitutiva del preavviso erano state comunque ritualmente introdotte o comunque sorrette dagli stessi fatti. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che la Corte territoriale non aveva errato nell'inquadrare i fatti nel tema della violazione dell'obbligo di fedeltà, ma aveva correttamente svolto un giudizio di proporzionalità tra condotta e sanzione, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione: non era emersa una concorrenza nel medesimo settore, né un danno concreto o una effettiva lesione tale da giustificare il recesso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione d'appello non era apparente né illogica; il rilievo del tempo trascorso dai fatti e dei successivi riconoscimenti aziendali era stato usato per escludere la concreta potenzialità lesiva delle condotte e per corroborare il giudizio di sproporzione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 47, 48 e 51, L. n. 92/2012

    Nel rito speciale per l'impugnazione dei licenziamenti possono essere introdotte domande fondate sui medesimi fatti costitutivi già allegati; la fase di opposizione non è preclusa rispetto a domande ulteriori se basate sugli stessi fatti. L'istanza di tutela ex art. 18 o di tutela obbligatoria può rilevare ai fini dell'accesso al rito.

  • art. 8 L. n. 604/1966

    La tutela obbligatoria può essere chiesta in via subordinata ed è ammissibile se fondata sui medesimi fatti costitutivi del licenziamento impugnato.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La sussistenza del requisito dimensionale non è un fatto costitutivo della domanda del lavoratore nel rito speciale, ma un fatto impeditivo che deve essere allegato e provato dal datore di lavoro.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sul dovere di diligenza del lavoratore, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 2105 c.c.

    Il dovere di fedeltà impone al lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, incluso il trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza nel medesimo settore; la violazione non richiede necessariamente la sussistenza di concorrenza sleale in senso tecnico.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato per l'indennità sostitutiva del preavviso, la cui domanda è stata considerata ammissibile perché basata sui medesimi fatti costitutivi del licenziamento.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa richiede una condotta di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; nel caso concreto il giudizio di merito ha escluso tale soglia.

  • artt. 2592, 2593 e 2598 c.c.

    Richiamati per escludere che fosse necessario un vero e proprio caso di concorrenza sleale ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà; la Corte ha distinto la nozione tecnica di concorrenza sleale dalla nozione lavoristica di fedeltà.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione del contratto e della disciplina collettiva.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'interpretazione sistematica del contratto e della disciplina collettiva.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo per dedotta nullità della motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o incomprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o irragionevole.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per osservare che il riferimento alla concorrenza sleale non era emendabile in diritto, poiché la motivazione d'appello era comunque coerente con l'accertamento in fatto.

  • art. 1455 c.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare si compie in relazione alla gravità dell'inadempimento, in termini più rigorosi rispetto alla regola della non scarsa importanza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel passaggio sul requisito dimensionale come fatto impeditivo da provare dal datore di lavoro.

  • art. 238 CCNL terziario distribuzione e servizi del 30/07/2019

    Richiamato dalla ricorrente come tipizzazione disciplinare del licenziamento per lavoro in concorrenza, ma ritenuto non decisivo perché i fatti accertati non integravano quella fattispecie e perché il contratto era successivo ai fatti contestati.

Massime di principio

  • Nel rito speciale in materia di licenziamenti possono essere proposte in opposizione domande ulteriori purché fondate sui medesimi fatti costitutivi già allegati nel ricorso introduttivo; la disciplina di cui all'art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 non preclude, di per sé, domande diverse se sorrette dagli stessi fatti.
  • La tutela subordinata o minore può essere richiesta anche nel corso del procedimento speciale, se resta ancorata ai medesimi fatti costitutivi del licenziamento impugnato.
  • Il requisito dimensionale dell'impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore, ma un fatto impeditivo dell'applicazione delle tutele reintegratorie o maggiori, la cui allegazione e prova incombe sul datore di lavoro.
  • In materia di licenziamento per giusta causa, il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione espulsiva è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri giuridici applicabili.
  • La violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. non richiede necessariamente una concorrenza sleale in senso tecnico: può rilevare anche lo svolgimento, nel corso del rapporto, di attività contrarie agli interessi del datore di lavoro o comunque potenzialmente lesive.
  • Ai fini della giusta causa non basta un'infrazione formale: occorre che la condotta sia di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
  • Nel valutare la gravità della condotta del lavoratore possono assumere rilievo, oltre alla natura dell'attività svolta, anche la sua incidenza concreta sul rapporto, l'assenza di danno effettivo e la distanza temporale tra i fatti contestati e il recesso, quando tale distanza consenta di escludere la concreta potenzialità lesiva.
  • Le tipizzazioni disciplinari della contrattazione collettiva non vincolano in modo assoluto il giudice nella valutazione della giusta causa, che resta affidata al controllo giudiziale sulla concreta proporzionalità della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.