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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47211/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Teramo (art. 444 c.p.p. - patteggiamento) per violazione di legge dovuta all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca o sospensione della patente) prevista dall'art. 222, comma 2 del Codice della Strada, in relazione al reato di lesioni personali gravi da sinistro stradale (art. 590-bis c.p.). Si censura dunque l'omissione della pronuncia sulla sanzione accessoria che non può essere oggetto dell'accordo tra le parti.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso in parte: annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente di guida e rinvia al Tribunale di Teramo per nuovo esame e determinazione (revoca o sospensione e relativa durata). La decisione richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 CDS nella parte in cui prevedeva l'automatica revoca della patente per omicidio stradale e lesioni aggravate non riconducibili a stato di ebbrezza o stupefacenti, riconoscendo al giudice la possibilità di graduare la sanzione (sospensione anziché revoca) in presenza di fattispecie meno gravemente aggravate. La Cassazione precisa inoltre che la determinazione concreta della durata della sospensione o l'eventuale revoca è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere eseguita in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza è stata resa con il rito dell'accordo (patteggiamento); tuttavia l'accordo tra le parti non può riguardare la sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto e va pronunciata dal giudice.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Reato di lesioni personali gravi o gravissime da sinistro stradale, collegato alla necessità di valutare l'applicazione dell'accessorio previsto dal Codice della Strada.

  • art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), comma 2

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente per reati stradali; la Corte costituzionale ha limitato l'automatismo della revoca nei casi non aggravati da ubriachezza o stupefacenti, riconoscendo la discrezionalità del giudice a valutare la sospensione come misura meno afflittiva.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 19.02.2019

    "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni... Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica ... o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso ... In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice... il giudice ... potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca ... sia quella, meno afflittiva, della sospensione"

    La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 nella parte che imponeva la revoca automatica per omicidio/lesioni stradali non correlate ad ubriachezza o droghe, stabilendo che il giudice deve poter graduare la sanzione (revoca o sospensione) in base alla gravità e alle peculiarità del caso.

  • art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità della Corte di Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella determinazione concreta della sanzione amministrativa accessoria; quindi la Cassazione annulla e rinvia, non determinando direttamente la durata della sospensione o l'adozione della revoca.

  • artt. 218 e 219 Codice della Strada

    Criteri e limiti normativi relativi alla determinazione della durata della sospensione della patente che il giudice di merito deve considerare nella valutazione discrezionale.

Massime di principio

  • La sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente) deve essere sempre pronunciata dal giudice, anche se non inserita nell'accordo di patteggiamento.
  • A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, l'automatismo della revoca della patente per omicidio/lesioni stradali è limitato: il giudice ha discrezionalità di applicare la sospensione anziché la revoca quando non ricorrono le aggravanti di ubriachezza o uso di stupefacenti.
  • Se il giudice di merito omette la pronuncia sull'accessorio, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e rinviare per nuovo esame, ma non può determinare direttamente la durata della sanzione accessoria.
  • Nella valutazione tra revoca e sospensione il giudice deve operare una valutazione individualizzata della gravità della condotta, considerando i criteri di proporzionalità ed eguaglianza e i parametri previsti dal Codice della Strada.
  • Le parti, nel rito del patteggiamento, non possono escludere o concordare la sanzione amministrativa accessoria: essa consegue di diritto e resta materia di decisione del giudice.

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