Cassazione Penale, Sentenza n. 44200/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa ha censurato: (i) carenza e illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.), sostenendo che il compendio indiziario è generico e frutto di mera "chiamata in reità de relato" da parte dei collaboratori di giustizia; (ii) insufficiente valutazione del periodo di libertà dell'indagato e della presunta estinzione/ricomposizione del clan Aprea; (iii) la mancata indicazione di reati-fine o di riscontri concreti a sostegno del ruolo apicale attribuito ad Acanfora, contestando il valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori (Schisa e Rolletta) e di una conversazione ambientale ritenuta equivoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e consistessero in una rivalutazione fattuale non consentita in sede di legittimità cautelare. La Corte ha giudicato congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori unitamente alla captazione ambientale (con riferimento a "lo zio Tonino"/"lo zio Acanfora") e ad altri elementi di riscontro e giudiziari pregressi, mostrando l'operatività e la perdurante vigenza del clan Aprea e il ruolo apicale dell'indagato. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro tremila alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile all'indagato quale componente di una confederazione criminale di tipo mafioso; la gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, delle intercettazioni e di precedenti pronunce giudiziarie che attestano il ruolo di vertice nell'ambito del clan.
Richiamato quale norma che disciplina l'azione del Tribunale del riesame chiamato a decidere sull'ordinanza cautelare; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni cautelari.
Richiamato dalla difesa in tema di individuazione dei gravi indizi; la Corte ha però ritenuto infondate le censure per genericità e per tentativo di rivalutazione fattuale, affermando che il Tribunale ha adeguatamente motivato la consistenza degli indizi.
Richiamata in relazione alle condanne pregresse per reati connessi (tra cui il traffico di stupefacenti) a sostegno del pericolo di reiterazione criminosa e delle esigenze cautelari.
Richiamato nella motivazione come parametro strutturale per la motivazione del provvedimento del tribunale del riesame (in tema di motivazione delle decisioni cautelari fondate su indizi).
Richiamato come modello strutturale cui adeguare la motivazione del tribunale del riesame, con gli adattamenti necessari al giudizio cautelare basato su indizi.
Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per la trasmissione dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la remissione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato della Corte è limitato: non è consentita una rivalutazione fattuale degli elementi già apprezzati dal giudice di merito; sono esaminabili vizi di legittimità e di motivazione nella loro adeguatezza ai canoni logico-giuridici.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se corredate da riscontri (intercettazioni, pronunce pregresse, convergenze probatorie), possono concorrere a formare la gravità indiziaria richiesta per misure cautelari, anche quando le dichiarazioni appaiono in parte indirette.
- Una intercettazione ambientale che rinvii in modo comprensibile e contestualizzato a una persona (es. richiamo a "lo zio Tonino" indicato come "lo zio Acanfora") può costituire un riscontro significativo se letta congiuntamente ad altri elementi probatori.
- Le censure difensive che si limitano a prospettare letture alternative e a frammentare il compendio indiziario senza indicare vizi logico-giuridici pregnanti rischiano l'inammissibilità per genericità.
- Per contestare validamente la sussistenza di esigenze cautelari occorre non solo negare l'appartenenza associativa ma anche confutare, con elementi specifici, il pericolo di reiterazione e i riscontri probatori allegati dal giudice.
- Il richiamo a precedenti pronunce giudiziarie che hanno già riconosciuto il ruolo criminale dell'indagato rafforza la legittimità della misura cautelare se tali pronunce sono pertinenti e ancora rilevanti nel quadro indiziario.
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