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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della Congregazione e confermando l'avviso di rettifica della rendita catastale. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per la peculiarità della questione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un ente religioso proprietario di un immobile adibito a culto pubblico e classificato in categoria E/7, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita dichiarata in sede di procedura DOCFA portandola da zero a euro 14.300,00 a seguito di dichiarazione di variazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che gli edifici destinati al culto pubblico non fossero produttivi di rendita, salvo il caso di locazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa catastale e fiscale di riferimento (tra cui R.D.L. 652/1939, D.P.R. 1142/1949, T.U.I.R., D.M. 28/1998 e D.M. 701/1994), sostenendo che, in caso di dichiarazione o variazione catastale, gli edifici di culto debbano essere censiti secondo le regole generali e con attribuzione di una rendita non pari a zero. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso e difendendo la tesi della non attribuibilità della rendita in assenza di locazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina catastale e fiscale applicabile ai beni di culto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la richiesta della controparte di fissazione della pubblica udienza.

  • art. 375 c.p.c.

    Citato dalla controricorrente a sostegno della richiesta di pubblica udienza; la Corte ribadisce il potere discrezionale di escluderla.

  • art. 3, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato come norma catastale generale sulla dichiarazione degli immobili e sul coordinamento con la classificazione catastale.

  • art. 6, comma 3, lett. c), R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    "i fabbricati destinati all'esercizio dei culti"

    Esclude tali fabbricati dall'obbligo di dichiarazione in catasto, ma non impedisce, se il bene è dichiarato o variato, l'attribuzione della rendita secondo le regole generali.

  • art. 8, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Prevede che non si classificano le unità immobiliari, tra cui i fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto, che per singolarità non siano raggruppabili in classi; la Corte lo interpreta come norma che non esclude la rendita in caso di censimento.

  • art. 30, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Stabilisce che per le unità immobiliari di cui all'art. 8 la rendita catastale si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 36, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto"

    Riguarda il presupposto delle imposte dirette e non vieta l'attribuzione della rendita catastale, che ha natura tecnico-estimativa e non tributaria.

  • art. 25, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato per distinguere il reddito fondiario, collegato al catasto, dalla rendita catastale come valore tecnico-estimativo.

  • art. 3, comma 2, D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    La Corte afferma che gli edifici di culto pubblico non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della circolare dell'ex Agenzia del Territorio recepita da tale disposizione.

  • art. 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Citato tra le fonti regolamentari che disciplinano la procedura DOCFA e il controllo amministrativo sulla proposta di rendita.

  • art. 1, commi 2 e 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    La proposta di categoria e rendita nella dichiarazione è soggetta al controllo dell'amministrazione finanziaria e alla determinazione definitiva anche a fini statistico-inventariali.

  • art. 20, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato quale base normativa della dichiarazione di variazione catastale.

  • art. 56, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato per la dichiarazione di accertamento degli immobili urbani di nuova costruzione.

  • art. 2, D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514

    Indicata come norma che sostituisce l'art. 20 del R.D.L. 652/1939 per la dichiarazione di variazione.

  • art. 8 Cost.

    Evocato dalla controricorrente; la Corte esclude che la soluzione adottata violi la libertà religiosa e il pluralismo confessionale.

  • art. 19 Cost.

    Evocato dalla controricorrente; la Corte esclude profili di compressione della libertà di culto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per escludere contrasti con il principio di capacità contributiva.

  • art. 9 CEDU

    Evocato dalla controricorrente; la Corte ritiene non dimostrato il rilievo concreto della disposizione nel caso di specie.

  • art. 11 CEDU

    Evocato dalla controricorrente senza spiegazione di un concreto nesso con la controversia.

  • art. 14 CEDU

    Evocato quale parametro antidiscriminatorio, ma ritenuto non pertinente in concreto.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Evocato dalla controricorrente; la Corte non ravvisa violazioni patrimoniali rilevanti nella mera attribuzione della rendita.

  • art. 10 TFUE

    Richiamato dalla controricorrente, ma la Corte esclude profili di discriminazione o imparzialità nell'applicazione della normativa catastale.

Massime di principio

  • Gli edifici destinati al culto pubblico, quando siano oggetto di dichiarazione o variazione catastale, devono essere censiti secondo le regole generali e la rendita deve essere attribuita anche se l'immobile è esente dall'imposizione per la sua destinazione religiosa.
  • L'esenzione fiscale prevista per i fabbricati destinati esclusivamente al culto riguarda il presupposto delle imposte dirette o locali e non impedisce l'attribuzione di una rendita catastale, che ha natura tecnico-estimativa e non coincide con un tributo o con un presupposto d'imposta.
  • La dichiarazione catastale di un bene di culto non locato non può indicare una rendita pari a zero quando il bene rientra nella categoria delle unità a destinazione particolare per le quali la normativa prevede comunque l'accertamento della rendita con stima diretta.
  • Le circolari amministrative possono fornire istruzioni operative sulle modalità di determinazione della rendita, ma non possono prevalere sulle norme di legge e di regolamento che impongono l'attribuzione della rendita per determinate categorie di immobili.
  • In tema di beni di culto, la distinzione tra esenzione dall'imposizione e attribuzione della rendita catastale esclude che la presenza di una rendita positiva sia di per sé incompatibile con i principi costituzionali di capacità contributiva, libertà religiosa e uguaglianza.
  • In sede di legittimità la richiesta di pubblica udienza può essere disattesa quando la questione sia già governata da principi consolidati, anche se il tema venga prospettato come nuovo o di particolare rilievo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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