Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 10053/2017, deducendo due distinti vizi. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto notificato alla società il ricorso per cassazione originario, mentre in realtà il messaggio PEC depositato agli atti riguardava un diverso giudizio, con diversa controparte, diverso procuratore, diversa sentenza impugnata e contenuti incompatibili con la controversia che coinvolgeva la società. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-ter e 395, n. 1, c.p.c., il dolo di una parte, sostenendo che agli atti erano state prodotte copie cartacee non conformi ai documenti informatici notificati via PEC, nonostante l'attestazione di conformità. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo anche la tardività e l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha escluso la tardività applicando il principio per cui il termine lungo e la disciplina dell'impugnazione tardiva operano anche per la revocazione, ma ha osservato che nel caso concreto la società aveva avuto conoscenza dell'ordinanza non prima del 18 febbraio 2019 e dunque il ricorso notificato il 19 aprile 2019 era tempestivo. Nel merito ha accertato un errore percettivo decisivo: l'ordinanza revocata aveva supposto l'esistenza e la notifica alla società di un ricorso per cassazione che, in realtà, non era stato notificato alla società, essendo stato notificato un altro ricorso relativo ad altra controversia. Per tale ragione ha revocato l'ordinanza n. 10053/2017 e, in sede rescissoria, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione originario dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia; il secondo motivo di revocazione è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico della parte soccombente; nulla è stato disposto per il precedente giudizio, in cui la società non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
costituisce il fondamento del ricorso per revocazione contro le decisioni della Cassazione per errore di fatto.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, non come errore di valutazione o di diritto.
art. 391-ter, primo comma, c.p.c.
richiamato quale base del secondo motivo di revocazione per dolo della parte.
art. 395, primo comma, n. 1, c.p.c.
invocato per il dolo di una delle parti a danno dell'altra.
art. 327, secondo comma, c.p.c.
la disciplina dell'impugnazione tardiva si applica anche alla revocazione; presuppone la dimostrazione della mancata conoscenza del processo in presenza di nullità della notificazione.
il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza, salvo che la parte provi la successiva conoscenza del processo nei casi di notifica nulla.
richiamato implicitamente nel riparto dell'onere probatorio sulla mancata conoscenza del processo e sulla nullità/inesistenza della notifica.
art. 9, comma 1-bis, L. 21 gennaio 1994, n. 53
menzionato dalla ricorrente per contestare la conformità delle copie cartacee dei documenti informatici notificati via PEC.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, che suppone l'esistenza di un fatto decisivo in realtà escluso o l'inesistenza di un fatto decisivo invece positivamente risultante; non comprende l'errore di giudizio, l'interpretazione degli atti o la valutazione della ritualità della notifica.
- Ai fini della revocazione della sentenza o ordinanza della Cassazione, l'errore di fatto può riguardare anche gli atti del giudizio di legittimità, purché sia desumibile direttamente dal fascicolo e non richieda indagini ermeneutiche o valutazioni discrezionali.
- La deduzione dell'omessa notifica di un ricorso per cassazione può integrare errore di fatto revocatorio solo se la decisione ha fondato il proprio esito sulla supposizione dell'esistenza della notifica, mentre resta esclusa quando si controverta sulla sua nullità o sulla correttezza giuridica dell'atto.
- L'impugnazione tardiva è ammissibile solo se la parte dimostra sia la nullità della notificazione sia la mancata conoscenza del processo; in caso di inesistenza della notifica, la mancata conoscenza si presume sino a prova contraria della controparte.
- La conoscenza del processo può risultare anche da atti successivi alla sentenza revocanda; da quel momento decorre il termine lungo di impugnazione, se la conoscenza è sopravvenuta rispetto alla pubblicazione della decisione.
- Se la Corte decide sulla base dell'erroneo presupposto che un ricorso sia stato notificato alla parte, quando dagli atti risulta che è stato notificato un diverso atto relativo ad altra controversia, l'errore è decisivo e comporta la revoca della decisione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario.
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