Cassazione Penale, Sentenza n. 11117/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge per aver i giudici di merito applicato l'art. 131-bis c.p. e, non trattandosi di una sentenza di condanna, ritenuto comunque liquidabili le spese a favore della parte civile; 2) censura della condanna al rimborso delle spese a favore della parte civile, dal momento che la stessa avrebbe rimesso la querela e accettato una somma di denaro comprensiva anche delle spese di costituzione, ragion per cui il difensore chiedeva la compensazione o l'esclusione della rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 131-bis c.p. introduce una causa di non punibilità (il reato sussiste ma l'autore non è punibile) e che, malgrado la formula di proscioglimento, il giudice penale può decidere sulle domande civili conseguenti all'accertamento del fatto illecito. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022 a supporto. Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto che la parte civile fosse rimasta costituita fino alla discussione d'appello e che la remissione della querela non equivale automaticamente a rinuncia alla domanda civile; la ricevuta di pagamento allegata dal ricorrente non risulta portata agli atti dell'appello, pertanto eventuali questioni di duplicazione del ristoro dovranno essere sollevate in sede civile. La compensazione delle spese è possibile solo per gravi ed eccezionali ragioni (art. 541, comma 2 c.p.p.) non comprovate nel caso, e il giudice ha discrezionalità. Il ricorrente è condannato alle spese processuali in cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
È una causa di non punibilità: il reato rimane accertato ma l'autore non è punibile; ciò non impedisce al giudice penale di decidere sulle domande civili quando il fatto è accertato
Richiamata nella disamina sulla incompatibilità della norma con la possibilità per il giudice penale di decidere le domande civili dopo un proscioglimento per particolare tenuità; la Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittima la parte che impedisce al giudice di decidere sulle domande civili in tali ipotesi
Richiamato nel confronto tra efficacia della sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo e le esigenze di tutela della parte civile
artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.
Norme sul procedimento per le domande civili instaurate nel processo penale, rilevanti per l'ammissibilità della decisione del giudice penale sulle pretese risarcitorie o restitutorie
sentenza Corte cost. n. 173 del 12/07/2022
la regola che non consente al giudice penale di pronunciarsi sulla domanda restitutoria o risarcitoria della parte civile quando dichiara la non punibilità per la particolare tenuità del fatto determina un deficit di tutela per la parte civile
La Consulta ha affermato che il divieto assoluto del giudice penale di decidere sui capi civili dopo proscioglimento per particolare tenuità limita la tutela della parte civile e la ragionevole durata del processo; ne consegue che il giudice deve, quando possibile, decidere anche sulle domande civili
art. 541, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti per la compensazione delle spese nel processo penale; richiede gravi ed eccezionali ragioni per ammettere la compensazione in quanto equiparata, in analogia, all'art. 92 c.p.c.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione
Riferimento analogico per il principio della compensazione delle spese (richiesta di analogia all'art. 541 c.p.p.); la compensazione nel penale è tuttavia più limitata e discrezionale
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) non impedisce al giudice penale, quando ha accertato il fatto e la responsabilità civile dell'imputato, di decidere sulle domande civili proposte dalla parte offesa.
- La remissione della querela non equivale automaticamente alla rinuncia o alla revoca della costituzione di parte civile: la parte civile può, salvo prova contraria, rimanere costituita nel processo e mantenere le richieste civili.
- La prova dell'avvenuto risarcimento extragiudiziale (ricevute, accettazioni) deve essere tempestivamente e specificamente portata agli atti del giudizio per incidere sulle statuizioni sulle spese o sulle pretese civili; in mancanza, eventuali effetti duplicativi possono essere rimessi al giudizio civile.
- La compensazione delle spese nel processo penale è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni e rimane soggetta al prudente apprezzamento del giudice; non è automatica neppure in caso di reciproca soccombenza.
- Questioni relative alla presunta duplicazione di risarcimento o ad effetti di pagamenti extragiudiziali sono più appropriate per la trattazione in sede civile, ove possono essere eccepite e valutate specificamente.
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