Cassazione Civile, Ordinanza n. 15417/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune, inquadrato nella categoria B e addetto all’ufficio di stato civile e anagrafe in forza di deleghe sindacali, aveva chiesto in primo grado: 1) il pagamento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria D, o in subordine alla categoria C; 2) il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato scorrimento di una graduatoria interna e il conseguente mancato inquadramento nella categoria C. Il tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente differenze retributive per mansioni superiori ritenute ascrivibili alla categoria C, nei limiti non prescritti. In appello, però, la corte territoriale aveva riformato integralmente la decisione, escludendo che le funzioni di ufficiale di stato civile svolte su delega potessero integrare mansioni superiori rilevanti ai fini dell’inquadramento, ritenendo inoltre insussistente un diritto allo scorrimento della graduatoria e non proponibile la domanda di perdita di chance per genericità e per profili di discrezionalità amministrativa. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato: violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 36 Cost. e della disciplina collettiva di comparto, sostenendo che le deleghe conferite comportavano compiti con responsabilità civili, penali e contabili tali da giustificare l’inquadramento superiore e la relativa retribuzione; omesso esame di ulteriori deleghe e funzioni (tra cui trasporto salme e autenticazione atti), pure asseritamente svolte in modo continuativo; violazione dell’art. 52, commi 2 e 4, per il mancato riconoscimento della perdita di chance derivante dal mancato scorrimento della graduatoria e dall’aspettativa all’inquadramento superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che le funzioni di ufficiale di stato civile svolte su delega del sindaco non conferiscono una qualifica d’impiego né determinano di per sé mansioni superiori; ha valorizzato il quadro normativo del d.lgs. 165/2001 e della disciplina contrattuale collettiva, evidenziando che per tali attività è previsto, nei limiti e secondo le modalità della contrattazione decentrata, un compenso accessorio specifico, e che comunque non è configurabile un doppio trattamento economico in assenza di previsione legale o contrattuale. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché le ulteriori attività dedotte erano comunque deleghe per compiti specifici e non emergeva che fossero state svolte tutte le attività dell’ufficiale di stato civile in modo prevalente e continuativo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto il ricorrente non aveva adeguatamente censurato le rationes decidendi della sentenza impugnata relative sia al profilo di giurisdizione sia alla genericità della domanda di perdita di chance. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
non si applica alle mansioni aggiuntive compatibili con la qualifica di appartenenza; non consente, in mancanza di previsione legale o contrattuale, un diverso trattamento economico o l’automatica promozione per effetto della delega
art. 8 c.c.n.l. 14 settembre 2000
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
concorre a fondare il principio di parità di trattamento contrattuale del dipendente pubblico
all. A c.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali 31 marzo 1999
richiamato dal ricorrente per la ricostruzione delle declaratorie professionali
art. 36 Cost.
invocato per sostenere la richiesta di adeguatezza/proporzionalità della retribuzione rispetto alle mansioni svolte
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 396/2000
le funzioni di ufficiale dello stato civile che fanno capo al Sindaco "possono essere delegate"
la delega delle funzioni di stato civile è consentita dalla legge e non implica il conferimento di una qualifica d’impiego
art. 17 c.c.n.l. enti locali
comma 2, lett. f) e lett. i)
prevede un’indennità accessoria per specifiche responsabilità, compresa quella derivante dalle qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, secondo le regole della contrattazione decentrata
art. 4 c.c.n.l. 1 aprile 1999
rimette alla contrattazione decentrata integrativa i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse per le finalità dell’art. 17
il trattamento economico del dipendente pubblico è solo quello stabilito dalla contrattazione collettiva e le amministrazioni devono garantire parità di trattamento contrattuale
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
richiamato dal ricorrente per la richiesta di valutazione equitativa del danno da perdita di chance
art. 14 L. 15/1968
richiamato dal ricorrente con riferimento ad attività di autenticazione atti
quadro normativo di riferimento per l’ordinamento dello stato civile
R.D. n. 1238/1939
richiamato come precedente disciplina che già prevedeva la delega delle funzioni di stato civile
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni o attività aggiuntive compatibili con la qualifica di appartenenza non comporta automaticamente il diritto a un inquadramento superiore né a un "doppio salario", se mancano una previsione legislativa o contrattuale che lo consenta.
- Le funzioni di ufficiale di stato civile attribuite per delega dal sindaco ai dipendenti comunali non conferiscono una nuova qualifica d’impiego e non sono, di regola, idonee da sole a fondare una pretesa di promozione o di riconoscimento di mansioni superiori.
- Quando l’ordinamento collettivo prevede un’indennità specifica per particolari responsabilità, la tutela economica del dipendente per quelle attività va ricercata entro quel perimetro, non attraverso l’automatica equiparazione a mansioni superiori.
- La domanda di risarcimento per perdita di chance richiede allegazioni specifiche sul presupposto fattuale, sul nesso causale e sul contenuto dell’aspettativa perduta; in mancanza di una censura puntuale delle rationes decidendi di merito, il motivo è inammissibile.
- In cassazione è necessario colpire tutte le autonome ragioni poste a base della decisione impugnata: la mancata censura anche di una sola ratio decidendi autonoma rende il motivo inammissibile o comunque non idoneo a ottenere la cassazione.
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