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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14366/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, del pagamento eseguito in periodo sospetto dalla società poi fallita alla concedente di leasing, in occasione del riscatto anticipato di un automezzo. Secondo la corte d'appello, il riscatto anticipato era un'operazione anomala, realizzata mentre la società utilizzatrice era in liquidazione, da mesi inadempiente nei canoni e prossima al deposito della domanda di concordato; inoltre, la concedente avrebbe compreso che la somma versata proveniva verosimilmente da un terzo interessato all'acquisto e che la debitrice versava in situazione di radicale incapienza patrimoniale e di insolvenza. La società concedente ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la sua conoscenza dello stato d'insolvenza. Ha dedotto, in sintesi, che: il leasing era quasi giunto a scadenza, essendo già pagate 35 delle 47 rate oltre all'acconto; il valore di mercato del veicolo era superiore al prezzo di riscatto; la liquidazione e l'inadempimento di alcuni canoni non bastavano a provare la scientia decoctionis; la provenienza delle somme da terzi era irrilevante; non vi erano elementi, neppure indiziari, per dimostrare la conoscenza dell'insolvenza in capo alla concedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, in particolare l'apprezzamento degli indizi da cui è stata desunta la conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice da parte della concedente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione delle prove e la selezione degli elementi indiziari, così come il ragionamento presuntivo, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è non apparente, non contraddittoria e non perplessa. Ha inoltre osservato che la prova della scientia decoctionis può essere fornita per presunzioni, e che nel caso concreto l'apprezzamento della corte territoriale non integrava alcuna macroscopica falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. Né il ricorso denunciava specificamente un omesso esame di fatti storici decisivi nei rigorosi termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese, a una somma equitativa in favore del controricorrente, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La revocatoria fallimentare del pagamento è confermata quando il terzo beneficiario abbia conosciuto lo stato d'insolvenza del debitore al momento dell'atto impugnato; la conoscenza può essere provata anche per presunzioni.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per censurare, in realtà, la diversa ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo macroscopica falsa applicazione delle regole inferenziali.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili come mezzo di prova della scientia decoctionis e richiedono inferenze logicamente collegate a fatti noti.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    La Corte ribadisce che il controllo di legittimità è possibile solo se il giudice di merito abbia erroneamente qualificato come gravi, precisi e concordanti indizi che non lo sono o viceversa, con macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La valutazione delle prove, comprese le presunzioni semplici, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera contestazione di singole risultanze istruttorie o della loro valutazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il fatto decisivo deve essere specificamente indicato nel ricorso, con riferimento all'atto processuale da cui risulta e con riproduzione almeno essenziale del suo contenuto.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve consentire l'individuazione del fatto storico decisivo dedotto come omesso esame.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta, la Corte applica la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo beneficiario può essere desunta anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati complessivamente e conducano, secondo normalità e prudenza, a ritenere percepibili i sintomi dell'insolvenza del debitore.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia applicato in modo macroscopicamente errato la regola inferenziale sulle presunzioni; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti o degli indizi.
  • La valutazione delle prove e la scelta dei fatti noti su cui fondare il ragionamento presuntivo sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione è logicamente coerente e non apparente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e riprodotto nel ricorso; non basta contestare la mancata valorizzazione di una o più risultanze istruttorie.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a sollecitare una diversa ricostruzione della quaestio facti sotto la veste formale della violazione di legge, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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