Cassazione Penale, Sentenza n. 38613/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bari del 21/06/2022 che, al termine del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente per la violazione del divieto previsto dal decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale (detenzione di un telefono cellulare) ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (lett. c) ed e)), la mancata motivazione circa la richiesta difensiva di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (richiesta rubricata tra le conclusioni e richiamo all'art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione, per come formulata, presentasse vizi di genericità: la doglianza relativa all'omessa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche non era supportata da elementi di fatto e di diritto che potessero consentire l'apprezzamento della fondatezza della richiesta; pertanto il motivo è rimasto generico e non conforme ai requisiti di cui all'art. 581 c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che, nonostante un provvedimento dell'Ufficio che aveva disposto la conversione del ricorso in appello, gli atti erano ritornati alla Corte di cassazione; in ogni caso non è stata ritenuta fondata la doglianza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art. 75, comma 2
Norma che incrimina la violazione dei divieti connessi alla sorveglianza speciale; qui applicata per la detenzione di un telefono in violazione del divieto imposto al sorvegliato.
Decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale n.36/2010, disposizione n.7
divieto di detenere o portare addosso telefoni cellulari
Il divieto specifico del provvedimento di sorveglianza è stato ritenuto violato dalla detenzione del telefono sequestrato; costituisce il fatto materiale alla base della condanna.
Richiamato dalla difesa come norma di riferimento per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha osservato che la domanda di applicazione è stata enunciata ma non adeguatamente motivata nel ricorso.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che sussistesse almeno uno dei vizi previsti (mancanza di motivazione/violarione di legge) ma che il ricorso fosse comunque generico e inammissibile.
art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi in cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 546 lett. e) e art. 125 cod. proc. pen.
Norme richiamate nel ricorso; collocate nel quadro delle doglianze procedurali e della natura formale dell'impugnazione.
Decisione della Corte costituzionale, sent. n.186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando il ricorso è infondato o presenta profili di colpa.
Massime di principio
- Un'eccezione di omessa motivazione richiede che il ricorrente indichi in modo specifico quali sono gli elementi di fatto e di diritto non valutati; la mera enunciazione della mancata valutazione è spesso considerata motivo generico e inammissibile.
- Se si chiede il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche occorre motivare nel dettaglio perché, alla luce dei fatti e della personalità dell'imputato, tali circostanze siano riconoscibili, indicando gli elementi probatori e le ragioni giuridiche a sostegno.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso anche quando il vizio prospettato attiene alla motivazione, se il motivo risulta generico o non consente la verifica della pretesa violazione.
- Attenzione alla forma: la qualificazione dell'impugnazione (ricorso per cassazione vs conversione in appello) e la corretta esposizione dei motivi sono rilevanti; provvedimenti di conversione possono essere disposti preliminarmente, ma non esonerano dal rispetto dei requisiti di ammissibilità.
- Le doglianze processuali devono sempre essere supportate da richiami normativi e dal richiamo puntuale degli atti/prove ai fini della verifica da parte della Corte; l'assenza di tale supporto può comportare anche sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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