Cassazione Civile, Ordinanza n. 02751/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso commerciale relativo a locali terranei utilizzati per la vendita all'ingrosso di materiale edilizio e idraulico. I locatori avevano ottenuto decreto ingiuntivo per canoni asseritamente non pagati nel periodo dicembre 1999-giugno 2001; il conduttore aveva proposto opposizione eccependo la prescrizione e, in via riconvenzionale, chiedendo il risarcimento dei danni per il ridotto godimento dell'immobile, assumendo che una protratta ristrutturazione dell'edificio, con impalcature sulla facciata e chiusura dell'accesso principale, avesse compromesso l'attività commerciale. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria del conduttore e l'aveva compensata con il debito per canoni, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, condannando il conduttore al pagamento dei canoni. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, un vizio di motivazione/violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c. per asserita contraddittorietà della sentenza e per mancata corretta valutazione delle prove testimoniali e della CTU; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2937 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto necessario un appello incidentale per riproporre l'eccezione di prescrizione, mentre sarebbe bastata la semplice riproposizione dell'eccezione in comparsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era inammissibilmente formulata come "vizio di motivazione" senza corretta indicazione della norma violata e, comunque, mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della CTU, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre precisato che il vizio di motivazione deve emergere dalla sentenza in sé e non dal confronto con gli atti di causa. Sul secondo motivo ha affermato che la parte parzialmente soccombente in primo grado, che intenda ottenere l'accoglimento dell'eccezione non accolta, ha l'onere di proporre appello incidentale; non è sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione, riservata alla parte totalmente vittoriosa. Poiché il ricorrente era risultato solo parzialmente vittorioso in primo grado, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto necessaria la proposizione dell'appello incidentale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura formulata come violazione di legge non era correttamente articolata, perché in realtà mirava a denunciare un vizio motivazionale e a sollecitare una rivalutazione del merito.
Il vizio di motivazione rilevante come nullità della sentenza deve risultare dalla sentenza stessa e non dal confronto con atti processuali o prove esterne.
Non esonera la parte parzialmente soccombente dall'onere di proporre appello incidentale per ottenere l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione non accolta in primo grado.
Solo la parte totalmente vittoriosa può limitarsi a riproporre le domande o eccezioni non accolte per evitare la presunzione di rinuncia.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio; la critica deve colpire un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti rigorosi oggi previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Il vizio di motivazione deducibile come nullità della sentenza deve emergere dal testo della decisione, senza necessità di confronto con gli atti di causa o con le risultanze istruttorie.
- La parte che sia risultata solo parzialmente soccombente in primo grado e intenda ottenere il riconoscimento di un'eccezione non accolta deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione dell'eccezione è sufficiente solo per la parte totalmente vittoriosa.
- In tema di prescrizione, la riproposizione in appello non sostituisce l'appello incidentale quando la parte non abbia integralmente vinto in primo grado e persegua un risultato processuale più favorevole rispetto alla sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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