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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10852/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti, azioniste della Banca delle Marche, impugnavano la procedura di risoluzione avviata dalla Banca d'Italia (provvedimento del 21/11/2015 approvato dal MEF) che aveva azzerato il capitale e i diritti degli azionisti, denunciando l'illegittimità della risoluzione per mancanza dei presupposti (stato o pericolo di dissesto) e per non aver valutato misure alternative percorribili, in particolare l'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). Chiedevano l'annullamento degli atti e il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall'azzeramento delle azioni. Contestavano altresì valutazioni amministrative ed eurounitarie (comunicazione Commissione UE del 23/12/2015) e chiedevano, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE su questioni relative agli aiuti di Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il Consiglio di Stato aveva già respinto l'appello (sent. n. 550/2019) dichiarandolo in parte improcedibile e, quanto alla domanda risarcitoria, infondato il motivo. La Cassazione ha ritenuto che, anche se alcune argomentazioni del Consiglio di Stato (in particolare il riferimento alla comunicazione della Commissione UE) fossero discutibili dopo l'annullamento di quella comunicazione dal Tribunale UE, la sentenza del Consiglio di Stato si reggeva su una autonoma e non contestata ratio decidendi: la mancata prova del cosiddetto "danno conseguenza" da parte delle ricorrenti. Pertanto l'eventuale censura sulle questioni eurounitarie o sul rifiuto di rinvio pregiudiziale non poteva portare alla cassazione della sentenza perché non attaccava la ragione decisiva non impugnata (mancanza di prova del danno). La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di incompetenza di UBI Banca rilevando la legittimazione passiva per effetto della successiva incorporazione della Nuova Banca delle Marche in UBI. Condanna alle spese: le ricorrenti devono rimborsare Banca d'Italia, UBI Banca e BDO Italia per € 8.200 ciascuna oltre accessori; dichiarata l'eventuale sussistenza del raddoppio del contributo unificato ex art.13 d.P.R.115/02.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180

    attuativo della direttiva 2014/59/UE

    Quadro normativo per il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi; disciplina i presupposti e le misure (art.17 richiamato in sentenza per il criterio che la risoluzione è possibile se non esistono misure alternative percorribili in tempi adeguati)

  • art. 17 d.lgs. 180/2015

    Richiede che la risoluzione intervenga solo se è sussistito stato di dissesto o rischio e non esistono misure alternative ragionevolmente percorribili; il Consiglio di Stato ha valutato la sussistenza del requisito anche alla luce dell'impossibilità di cessione immediata e del tema FITD

  • art. 25 e art. 88 d.lgs. 180/2015

    Prevedono valutazioni e perizie (es. esperto indipendente) nel procedimento di risoluzione; nella vicenda BDO Italia era stata designata in funzione di esperto indipendente

  • art. 111 Cost.

    Riferimento procedurale ai "motivi di giurisdizione" e al diritto di tutela giurisdizionale; le censure mosse sono state valutate anche alla luce dei limiti della giurisdizione amministrativa

  • art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)

    Strumento per ottenere interpretazione vincolante della normativa UE dalla Corte di giustizia; le ricorrenti lamentavano omissione di rinvio pregiudiziale ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale omissione rispetto alla ratio non impugnata

  • art. 34 c.p.a.

    Principio secondo cui l'azione demolitoria divenuta improcedibile per sopravvenuta inutilità si converte in azione di accertamento dell'illegittimità; il Consiglio di Stato si è comunque pronunciato sulla domanda risarcitoria nonostante l'improcedibilità della domanda demolitoria

  • art. 2504-bis c.c. (fusione per incorporazione)

    Principio civilistico richiamato: la società incorporante subentra nei rapporti processuali della incorporata; da ciò è derivata la legittimazione passiva di UBI Banca in seguito all'incorporazione della Nuova Banca delle Marche

  • d.P.R. 30 aprile 2002 n. 115 art.13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento e per l'eventuale raddoppio del contributo

  • Comunicazione della Commissione Europea 23/12/2015 (su intervento FITD e Banca Tercas)

    comunicazione della Commissione Europea del 23 dicembre 2015

    Il Consiglio di Stato aveva ritenuto che un intervento del FITD sarebbe stato configurabile come aiuto di Stato in base a detta comunicazione; tale comunicazione fu poi annullata dal Tribunale UE (19/3/2019) e, successivamente, la questione ricevette ulteriore sviluppo in sede di giustizia europea, ma la Cassazione ha ritenuto che anche un'eventuale errata valutazione non incidesse perché la decisione era sorretta da altra ragione non impugnata (mancanza di prova del danno)

  • decisione Tribunale UE 19/03/2019 (annullamento della comunicazione sulla Tercas)

    decisione del Tribunale dell'Unione europea del 19 marzo 2019

    Il Tribunale UE annullò la qualificazione della misura come aiuto di Stato nella vicenda Tercas; le ricorrenti richiamano questa pronuncia per sostenere che la precedente comunicazione Commissione non era vincolante, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto comunque irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In giudizio di cassazione contro sentenze amministrative, se la decisione è sorretta da più ratio decidendi autonome e il ricorso non impugna tutte le ratio decisive, il ricorso è inammissibile: non è sufficiente colpire una sola delle ragioni se ne resta indenne un'altra idonea a sostenere la sentenza.
  • Per ottenere risarcimento a seguito di provvedimento di risoluzione bancaria è essenziale provare il "danno conseguenza" (cioè il pregiudizio patrimoniale effettivo derivante dall'atto): la mancanza di prova del danno è autonomo ostacolo all'accoglimento della domanda risarcitoria.
  • La valutazione dell'esistenza di misure alternative (es. intervento del FITD) può coinvolgere profili di diritto UE (aiuti di Stato); tuttavia, anche un'errata o superata valutazione eurounitaria non determina automaticamente cassazione se la sentenza resiste su altra motivazione non contestata.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve essere specificamente formulata e rilevante per la decisione: l'omessa pronuncia sul rinvio non determina per sé annullamento se la sentenza ha altra base decisiva non rimossa.
  • In caso di fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa, la società incorporante è legittimata passiva e deve essere comparsa in giudizio poiché subentra nei rapporti processuali della incorporata.
  • Le censure in cassazione devono essere rivolte alle rationes decidendi effettivamente decisive; argomentazioni generiche o non dirette alla ratio decisiva risultano inammissibili.

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