Cassazione Civile, Sentenza n. 10711/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008 che avevano negato all'Associazione l'applicazione del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 (determinazione forfettaria del reddito con coefficiente di redditività del 3% e agevolazioni IVA) e quindi ricalcolato le imposte secondo le regole del TUIR per enti non commerciali. Questioni secondarie incluse: presunta nullità per mancato contraddittorio endoprocedimentale e per mancata specificità dell'appello dell'Amministrazione; applicabilità della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti (e conseguente decadenza dalle agevolazioni) alle associazioni Pro Loco
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso (eccezione di mancata specificità dell'appello e prospetta nullità per difetto di contraddittorio), ha ritenuto assorbito il quarto motivo e ha accolto il terzo motivo. In particolare la Corte ha ritenuto che la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla decadenza dalle agevolazioni (art. 25 L. 133/1999 e norme collegate) non si applica in generale a tutte le associazioni senza scopo di lucro e alle Pro Loco, ma solamente ai soggetti espressamente individuati dal legislatore (es. associazioni sportive dilettantistiche e categorie specifiche estese con successivi interventi). Di conseguenza la sentenza della CTR dell'Umbria è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla CTR dell'Umbria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità
Norme richiamate
Legge 398/1991
La L. 398/1991 disciplina il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; il testo non prevede obblighi di tracciabilità dei pagamenti per i soggetti che esercitano l'opzione
D.L. n. 417/1991 (conv. L. 6/2/1992, n. 66) - art. 9-bis
Estende, in quanto compatibili, le disposizioni della L. 398/1991 alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco, ma solo nei limiti di quanto previsto dalla L. 398/1991 stessa
Legge 133/1999
Introduce l'obbligo di effettuare pagamenti e versamenti con modalità tracciabili; la Corte ha ritenuto che il destinatario di tale obbligo è specificamente individuato (società, enti o associazioni sportive dilettantistiche) e non tutte le associazioni senza scopo di lucro o le Pro Loco
DM 26/11/1999 n. 473
Norme attuative collegate all'art. 25 L. 133/1999; la Corte ha escluso che queste disposizioni impongano in via generalizzata obblighi di tracciabilità alle Pro Loco non espressamente ricomprese
Legge 342/2000
Ha modificato l'art. 25 L. 133/1999 introducendo il comma richiamato; la modifica resta circoscritta ai soggetti espressamente indicati dalla norma
Legge 27/12/2002 n. 289
Ha esteso alcune disposizioni agli organismi sportivi dilettantistici costituiti in società di capitali senza fine di lucro; dimostra che le estensioni normative sono avvenute per categorie specifiche e non in via generalizzata
Legge 24/12/2003 n. 350
Ha esteso talune disposizioni anche ad associazioni bandistiche, cori amatoriali e simili, confermando che l'obbligo di tracciabilità è stato esteso solo a categorie espressamente individuate
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e Legge 241/1990
art. 12 legge 212/2000; art. 21‑septies legge 241/1990
Riguardano il contraddittorio endoprocedimentale: la Corte ha ricordato che l'obbligo di contraddittorio sussiste, in tema di tributi non armonizzati, solo se espressamente previsto dalla norma; in ogni caso la CTR ha implicitamente rigettato l'eccezione di nullità per mancato contraddittorio
Codice di procedura civile
art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Art. 112 c.p.c.: principio sulla pronuncia su tutte le questioni proposte; Corte precisa che l'omessa pronuncia rileva principalmente per questioni di merito e non per eccezioni pregiudiziali di rito. Art. 360 c.p.c.: norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi applicati e di diritto)
Codice civile
Onere della prova: il motivo relativo alla sua applicazione è stato dichiarato assorbito dalla Corte
Giurisprudenza (Sezioni Unite, Cass. n. 24823/2015)
Cass. Sez. Un. n. 24823/2015
Stabilisce differenze tra tributi armonizzati e non armonizzati in tema di obbligo di contraddittorio: per i tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo quando espressamente previsto; per quelli armonizzati la violazione può comportare invalidità dell'atto purché il contribuente dimostri in giudizio le difese che avrebbe svolto
Massime di principio
- La disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti e la decadenza dalle agevolazioni si applica solo ai soggetti espressamente individuati dalla norma: non può essere estesa automaticamente a tutte le associazioni senza fine di lucro o alle Pro Loco senza un chiaro intervento legislativo
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo se la legge lo prevede espressamente; l'omessa pronuncia giudiziale su eccezioni pregiudiziali può essere implicitamente ricompresa in una decisione di merito che comporti il rigetto dell'eccezione
- Chi contesta l'invalidità di un atto per mancato contraddittorio deve, se rilevante, indicare in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio, soprattutto quando si tratta di tributi armonizzati
- In caso di applicazione indebita di una sanzione o decadenza basata su obblighi di tracciabilità, verificare sempre se l'associazione rientra tra le categorie specificamente richiamate dalla normativa o da sue successive estensioni
- In sede di impugnazione è utile articolare distintamente i profili di merito (es. riclassificazione tributaria) e i profili di legittimità/procedurali (es. contraddittorio, specificità dell'appello): la Corte di Cassazione valuta separatamente questi profili e può cassare solo per i motivi fondati
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