Cassazione Civile, Sentenza n. 10672/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Jakala Events Spa aveva impugnato la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per il recupero di crediti IVA richiesti dall'Autorità fiscale danese nell'ambito della cooperazione intracomunitaria. La contribuente contestava la notificazione della cartella, la carenza di motivazione e la nullità per mancata notifica dell'atto presupposto (la domanda di recupero dell'Autorità danese), sostenendo che tale domanda dovesse essere allegata o riprodotta nella cartella come atto necessario per consentire la cognizione del giudice e la difesa del contribuente.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti (RG 17624/2014 e RG 17625/2014). Ha però rilevato e disposto che le sentenze relative al procedimento iscritto RG 17625/2014 (ricorso successivo) sono nulle per violazione dell'art. 39 c.p.c. (litispendenza) e le ha cassate senza rinvio, compensando le spese. Quanto al ricorso RG 17624/2014, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente (conseguentemente la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata). Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese di legittimità sono liquidate a carico della parte soccombente, come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
«Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo».
Il giudice deve rilevare la litispendenza e cancellare la causa proposta successivamente; la mancata cancellazione determina nullità delle sentenze emesse nel procedimento successivo.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 69/2003
«la domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito»
La domanda di recupero inviata dall'autorità richiedente allo Stato adito deve essere corredata del titolo esecutivo o della copia conforme; tuttavia, ai fini della motivazione della cartella di pagamento notificata nel paese adito non è necessario allegare o riprodurre integralmente il titolo o la domanda estera, purché la cartella riporti gli elementi essenziali che fondano la riscossione.
art. 7, par. 3, dir. n. 2008/55/CE
"a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali; b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente; c) il titolo esecutivo emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente; d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, sanzioni amministrative e spese... e) la data di notificazione del titolo all'interessato... f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione... g) ogni altra informazione utile."
La direttiva elenca gli elementi che devono figurare nella domanda di recupero; la Corte ritiene che, se nella cartella siano indicati gli elementi essenziali (es. numero/data della richiesta, autorità richiedente, natura e importo del credito, esecutività/ruolo), ciò assolve all'onere motivazionale della cartella senza dover riprodurre o allegare la domanda estera.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Riferiti nel motivo di ricorso per questioni processuali (valutazione delle prove e gestione delle nullità); la Corte ha esaminato la fondatezza del motivo alla luce delle norme procedurali, concludendo per l'accoglimento in relazione al primo ricorso e per la nullità del secondo per litispendenza.
art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.
Norme che disciplinano i motivi di cassazione (violazione di legge e motivazione insufficiente), invocate dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il motivo relativo all'errata valutazione della necessità di allegazione del titolo estero.
art. 5 e 6 d.lgs. n. 69/2003
Norme nazionali di recepimento della cooperazione UE per la riscossione: la Corte ha interpretato che esse regolano gli obblighi di documentazione tra autorità ma non impongono l'allegazione della domanda estera nella cartella notificata al contribuente; il contribuente può contestare la motivazione della cartella dinanzi al giudice nazionale, ma non il merito del titolo estero.
d.P.R. n. 602/1973 e d.lgs. n. 46/1999
Richiamati come fonti compatibili per determinare il contenuto minimo della cartella di pagamento secondo la disciplina nazionale; integrano, insieme al d.lgs. 69/2003, gli elementi che la cartella deve contenere per risultare sufficientemente motivata.
Massime di principio
- In procedimenti di recupero crediti intracomunitari il giudice nazionale non può sindacare il merito o la regolarità sostanziale del titolo estero (competenza dello Stato richiedente), ma può verificare la validità formale dell'atto esecutivo nazionale (es. la cartella) e la sua motivazione.
- Per essere valida la cartella di pagamento derivante da una richiesta estera non è necessario allegare o riprodurre integralmente la domanda di recupero o il titolo estero; è invece necessario che la cartella riporti gli elementi essenziali che identificano la richiesta estera (numero e data della richiesta, autorità richiedente, natura e importo del credito, indicazione del ruolo e dello stato di esecutività, normativa di riferimento), così da assolvere l'onere di motivazione.
- La mancata allegazione del titolo estero alla cartella non rende automaticamente nulla la cartella se sono comunque indicati chiaramente gli elementi che fondano la riscossione; il contribuente, tuttavia, può sempre impugnare la cartella per carenza di motivazione quando questi elementi siano mancanti o insufficienti.
- La duplicazione di procedimenti identici davanti a giudici diversi determina litispendenza; il giudice adito successivamente deve dichiarare la litispendenza e cancellare la causa dal ruolo, pena la nullità delle sentenze eventualmente emesse nel procedimento successivo.
- In sede di opposizione alla cartella la critica dovrebbe focalizzarsi sui vizi di motivazione e di forma dell'atto di riscossione, non sulla possibilità di riesaminare il merito del credito estero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 10673/2022 del 04/04/2022
- Sentenza civile · 4 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 10674/2022 del 04/04/2022
- Sentenza civile · 4 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 10675/2022 del 04/04/2022
- Sentenza civile · 4 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 10711/2022 del 04/04/2022
- Sentenza civile · 4 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 10774/2022 del 04/04/2022
- Sentenza civile · 4 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 10847/2022 del 04/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →