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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07576/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2011, emesso per l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio sosteneva che la Commissione tributaria regionale avesse errato nel ritenere non provata la partecipazione consapevole della società contribuente alla frode. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 19, 21 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, assumendo che non gravasse sull'Amministrazione la prova della mala fede o della consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode, ma che la CTR avesse invertito erroneamente l'onere probatorio. La società intimata non si costituiva in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'impostazione della CTR, secondo cui, nelle contestazioni concernenti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, incombe sull'Amministrazione finanziaria provare, anche mediante indizi, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario di partecipare all'evasione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, l'Ufficio non aveva trascritto specificamente gli elementi posti a base dell'accertamento, con conseguente difetto di specificità del motivo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle controversie su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario, mentre al contribuente spetta la prova contraria e dell'effettività delle operazioni.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione degli indizi; la Corte ribadisce che la prova della consapevolezza può essere fornita anche in via indiziaria, purché mediante elementi oggettivi e specifici.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la prova per presunzioni semplici; la Corte precisa che gli indizi devono essere ulteriori rispetto alla mera fittizietà del fornitore.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata nel motivo di ricorso per la rettifica del reddito in presenza di elementi presuntivi.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione non spetta se il contribuente era consapevole della frode.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla fatturazione IVA.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel motivo di ricorso come base della ripresa IVA.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del cessionario/committente di partecipare a un'evasione fiscale.
  • La prova della consapevolezza del destinatario richiede elementi oggettivi e specifici, non limitati alla sola inesistenza soggettiva del contraente, tali da porre sull'avviso un imprenditore onesto e mediamente esperto.
  • Il contribuente, per superare la ripresa, deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la propria estraneità consapevole alla frode; la regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non è di per sé sufficiente.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è carente di specificità se non trascrive o indica in modo puntuale gli elementi fattuali e indiziari posti a base dell'accertamento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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