Cassazione Civile, Ordinanza n. 32701/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione amministrativa emessa dalla Regione nei confronti del Comune per la restituzione di euro 2.175.338,67, corrispondenti a un finanziamento concesso nel 1999 per la realizzazione di un impianto per l'uso di acque reflue. L'opera era stata realizzata e collaudata nel 2003, ma non era mai entrata in funzione ed era risultata, secondo gli accertamenti di merito, in stato di abbandono e incuria. Il Comune aveva proposto opposizione sostenendo che la Regione non avesse il potere di revocare il finanziamento dopo la realizzazione e il collaudo dell'opera. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittima la revoca, valorizzando gli artt. 5 e 11 del disciplinare sui fondi POP Puglia 1994-1999, dai quali desumeva che il finanziamento comprendeva anche l'avviamento all'esercizio e che la revoca era consentita in caso di violazioni o negligenze del beneficiario idonee a compromettere la buona riuscita dell'intervento. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 del disciplinare, nonché omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il disciplinare non prevedesse il finanziamento della messa in esercizio dell'impianto e che non esistesse un potere regionale di revoca una volta realizzata l'opera a regola d'arte; ha inoltre insistito sul fatto che la mancata entrata in funzione dell'impianto non gli fosse imputabile per assenza di normativa specifica, sopravvenuta solo con legge regionale del 2008 e regolamento del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla violazione di legge non si confrontava con la complessiva ratio della decisione di merito, limitandosi a proporre una diversa lettura delle clausole del disciplinare, senza denunciare in modo specifico un effettivo vizio dei canoni ermeneutici. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che non era dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio; ha quindi richiamato il limite del "minimo costituzionale" della motivazione e ricordato che l'interpretazione del contratto appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione delle regole di ermeneutica o per motivazione apparente, mancante o incomprensibile. In assenza di una specifica censura ex artt. 1362 e ss. c.c. e di un vizio motivazionale ammissibile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
la doglianza era formulata come vizio di violazione di legge, ma in concreto mirava solo a ottenere una diversa interpretazione delle clausole del disciplinare
omesso esame di fatto decisivo
il vizio non era configurabile perché il ricorrente non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma contestava la valutazione delle prove
la causa è stata trattata con rito camerale, ritenuti ricorrenti i relativi presupposti
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa od incomprensibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
le ipotesi di motivazione mancante o apparente si traducono in nullità della sentenza
la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve essere specificamente dedotta indicando le norme violate e il modo in cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, DPR 115/2002
l'ulteriore contributo unificato è dovuto, ove dovuto, nella misura prevista dalla norma
Massime di principio
- L'interpretazione delle clausole di un disciplinare o di un negozio giuridico è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e conforme ai canoni legali di ermeneutica.
- Per denunciare utilmente in cassazione la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. non basta contrapporre una lettura alternativa del testo contrattuale: occorre indicare specificamente le regole interpretative violate e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente il riesame del materiale probatorio.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale, con rilevanza solo dei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
- In presenza di una clausola che attribuisca all'amministrazione finanziatrice un potere di revoca ampiamente formulato, il comportamento del beneficiario che non realizzi l'effettiva messa in funzione e la conservazione dell'opera può integrare una violazione idonea a giustificare la revoca, se ciò risulta dalla disciplina pattizia.
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