Cassazione Penale, Sentenza n. 33156/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Stretti ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo un errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione del 14/12/2023: la Corte non avrebbe rilevato la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione maturata il 10/09/2023. I fatti rilevanti sono: tempus commissi delicti 10/04/2018; termine prescrizionale massimo di 5 anni; periodo di sospensione pari a 149 giorni (rinvii d'udienza per impedimento del difensore e su richiesta della difesa). Poiché la Cassazione aveva rigettato il ricorso (e non dichiarato inammissibile), Stretti ha dedotto che l'omissione della rilevazione della prescrizione costituisce errore percettivo emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 625-bis è utilizzabile per errori percettivi della Corte di Cassazione e non per valutazioni giuridiche o probatorie. Nel caso di specie Stretti ha fornito la documentazione e la sequenza procedimentale che dimostrano il maturarsi della prescrizione il 10/09/2023 (tenuto conto del tempus commissi delicti e dei 149 giorni di sospensione). Il Collegio ha inoltre applicato la disciplina più favorevole risultante dall'abrogazione dell'art. 159, comma 2, cod.pen. ad opera della legge n.134/2021, con conseguente ripristino del regime ante "Orlando" per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019. Per questi motivi la Corte ha revocato la sentenza della Quarta Sezione n.50817/2023 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 07/02/2023, disponendo l'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Rimedi per errore di fatto nella sentenza di legittimità: applicabile quando si tratta di un errore percettivo/svista della Corte di Cassazione e non di una valutazione giuridica o probatoria autonoma
art. 186, comma 2 lett. b), art. 186-bis e art. 187 commi 1 e 1-bis Codice della Strada
Norme che definiscono le contravvenzioni contestate (guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di stupefacenti, con aggravante per avere causato un sinistro)
art. 159 cod. pen. (comma 2) e legge 23 giugno 2017, n.103 (Legge Orlando)
Introduzione, con la legge Orlando, di una causa di sospensione del corso della prescrizione durante i giudizi d'appello e di legittimità per reati commessi dopo il 03/08/2017; la Corte ha ritenuto questa disposizione successivamente abrogata e quindi non applicabile al procedimento in esame
L'art.2 della legge n.134/2021 ha espressamente abrogato i commi che prevedevano la sospensione di cui all'art.159 comma 2 (legge Orlando). Trattandosi di norma posteriore più favorevole, si applica ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019, determinando il ripristino del regime ante-Orlando (più favorevole all'imputato)
art. 161-bis cod. pen. e art. 344-bis cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n.134/2021)
Disposizioni connesse alla riforma che prevedono, per i reati successivi a determinate date, la cessazione del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado e l'istituto dell'improcedibilità per superamento di termini processuali; la Corte ha precisato che tali strumenti si applicano secondo le specifiche decorrenze temporali previste dalla legge
art. 2, comma 4 cod. pen. (principio della disciplina più favorevole nel tempo)
Principio che impone, in caso di successione di norme penali, l'applicazione della disciplina più favorevole per l'imputato; utilizzato per confrontare regime ante e post Orlando e individuare la norma applicabile
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile solo per errori percettivi della Corte di Cassazione (svista/omissione), non per divergenze di valutazione giuridica o probatoria; il ricorrente deve documentare con precisione la sequenza procedimentale
- La questione della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità è ammissibile se la Cassazione ha deciso sul merito (rigetto) e non se ha dichiarato il ricorso inammissibile: nel primo caso l'omessa rilevazione è impugnabile come errore di fatto
- Per calcolare la prescrizione occorre determinare il tempus commissi delicti, il termine prescrizionale applicabile e computare eventuali periodi di sospensione/interruzione documentati (es. rinvii per impedimento del difensore); fornire l'estratto cronologico degli atti decisivi è essenziale
- In presenza di successione normativa va applicata la disciplina più favorevole all'imputato (art.2 cod. pen.); per fatti commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 la Corte ha ritenuto applicabile il regime ante-Orlando in virtù dell'abrogazione operata dalla legge n.134/2021
- Se si agisce in casi analoghi, conviene: 1) produrre un prospetto temporale dettagliato degli atti processuali; 2) dimostrare che la Cassazione ha deciso sul merito e non per inammissibilità; 3) argomentare che l'omissione è una svista percettiva; 4) verificare con cura quale disciplina prescrizionale normativa si applica in base alle date dei fatti e delle modifiche legislative
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