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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35961/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di liquidazione dei compensi proposta da un difensore per l’attività svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta, ritenendo non più inderogabili i minimi tariffari dopo l’abrogazione delle tariffe minime operata dal decreto-legge n. 223 del 2006. Il professionista ha impugnato il provvedimento con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 per non avere il giudice rispettato i minimi tariffari penali vigenti al tempo delle prestazioni; (2) falsa applicazione del d.l. n. 223 del 2006, perché la norma non consentirebbe di derogare ai minimi tariffari nella liquidazione giudiziale; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame del prospetto dell’attività svolta e dei fascicoli d’ufficio; (4) violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e della disciplina sulle spese di patrocinio per la mancata liquidazione delle spese del giudizio di rinvio; (5) violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c. e degli artt. 75 e 82 d.P.R. n. 115 del 2002, oltre a vizio motivazionale, per la mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la tesi del Tribunale secondo cui l’abrogazione delle tariffe minime avrebbe eliminato anche il vincolo dei minimi nella liquidazione giudiziale e nel patrocinio a spese dello Stato. Ha ribadito che l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 impone la liquidazione secondo tariffa professionale, con riferimento ai valori medi, e lascia impregiudicata l’inderogabilità dei minimi tariffari penali vigenti ratione temporis. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato per il vizio motivazionale dedotto in alcuni motivi

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare che il giudice avrebbe deciso senza esaminare la documentazione sull’attività svolta

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità ... tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"

    impone al giudice di liquidare i compensi secondo tariffa professionale, con riferimento ai valori medi, preservando la rilevanza delle tariffe professionali nella liquidazione giudiziale e nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002

    "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"

    rinvia alla disciplina dell’art. 82 per la misura e le modalità della liquidazione

  • art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale norma che disciplina l’opposizione al decreto di pagamento

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione alle spese del giudizio di opposizione

  • art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme all’art. 82 nella doglianza sulle spese

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della compensazione delle spese

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia sulle spese

  • art. 29, comma 6, L. n. 794 del 1942

    richiamato tramite il rinvio operato dalla disciplina delle opposizioni sui compensi professionali

  • artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamati come norme di raccordo per il procedimento di opposizione e la disciplina delle spese

  • art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 223 del 2006

    "sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime"; "Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale"

    l’abrogazione dei minimi opera nei rapporti professionista-cliente, ma non elimina il riferimento alla tariffa professionale quando il giudice liquida spese processuali o compensi nel gratuito patrocinio

  • art. 5, L. n. 2248 del 1865, all. E

    menzionato dal Tribunale come base per l’eventuale disapplicazione, ma la Corte non ne condivide l’impostazione

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali e nel patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve attenersi alla tariffa professionale vigente al tempo della prestazione, con possibilità di far riferimento ai valori medi ma senza ignorare la struttura tariffaria applicabile.
  • L’abrogazione delle tariffe minime e fisse per le professioni liberali incide sui rapporti negoziali tra professionista e cliente, ma non elimina il rilievo della tariffa quando la liquidazione è effettuata dall’autorità giudiziaria in base al criterio della soccombenza o nel gratuito patrocinio.
  • Il giudice che liquida i compensi deve considerare l’attività effettivamente svolta e la documentazione prodotta; una liquidazione non coerente con tali elementi è censurabile per violazione di legge.
  • Le questioni relative alle spese del giudizio assorbite dall’accoglimento dei motivi principali non vengono esaminate nel merito, restando rinviate al giudice di rinvio insieme alla regolazione delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

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