Cassazione Civile, Ordinanza n. 09558/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione ex art. 195 TUF proposta contro una delibera sanzionatoria Consob che aveva irrogato sanzioni amministrative a carico di alcuni esponenti di una banca per tre gruppi di violazioni: carenze nel servizio di consulenza e nelle procedure di adeguatezza/appropriatezza; irregolarità nella gestione degli ordini di vendita di azioni di Veneto Banca; violazioni dei doveri di diligenza e correttezza nei rapporti con un ente cliente e, più in generale, nelle modalità di relazione con la clientela. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione di uno dei ricorrenti, rideterminando la sanzione, e aveva respinto le altre. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) erronea applicazione della disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 72/2015 e richiesta di applicazione della lex mitior, con prospettazione di questione di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale UE; (2) violazione degli obblighi di trasparenza della contestazione e del contraddittorio, per asserita mancata conoscenza dei documenti utilizzati dalla Consob; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla carenza di trasparenza delle "carte di lavoro" e delle ricostruzioni istruttorie; (4) omesso esame del momento di acquisizione della notizia delle violazioni e quindi della decadenza dal potere sanzionatorio; (5) violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione, per asserita utilizzazione di una relazione istruttoria diversa da quella iniziale; (6) solo per una ricorrente, erronea attribuzione di responsabilità per fatti in parte anteriori alla sua assunzione della carica di amministratrice. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati o inammissibili e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla retroattività della disciplina più favorevole in materia di sanzioni amministrative finanziarie, ribadendo che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 72/2015 si applicano solo alle violazioni successive alla sua entrata in vigore e che non opera il favor rei in assenza di espressa previsione. Ha poi dichiarato inammissibili le censure che richiedevano una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio, nonché quelle formulate in modo generico e privo di autosufficienza. Quanto alla decadenza dal potere sanzionatorio, ha richiamato i principi secondo cui l’accertamento rilevante ai fini del termine di 180 giorni decorre dal completamento dell’istruttoria e non dalla mera acquisizione del fatto, e ha valorizzato la ricostruzione della Corte territoriale sulla tempestività della contestazione. In relazione alla posizione della ricorrente amministratrice non esecutiva, ha ribadito che i componenti non esecutivi del consiglio di amministrazione rispondono per omissione di attivazione quando siano presenti segnali di allarme percepibili e non si attivino per acquisire informazioni o impedire la condotta dannosa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell’attività istruttoria di accertamento dell’illecito e la tempestività va valutata in concreto, non dalla sola acquisizione materiale del fatto; nel giudizio di opposizione il controllo riguarda la sussistenza delle violazioni e la congruità della sanzione
richiamato come base delle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria; la disciplina sopravvenuta non ha efficacia retroattiva per le violazioni anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015
richiamato insieme all’art. 190 TUF nella richiesta di applicazione della lex mitior; la Corte esclude l’applicazione retroattiva in assenza di espressa previsione
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015
la disciplina sanzionatoria sopravvenuta si applica solo alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del decreto
art. 2, secondo paragrafo, ultimo alinea, Regolamento n. 2988/98/CE
invocato per sostenere la retroattività della legge più favorevole; la Corte reputa manifestamente infondata la richiesta di applicazione nel caso di sanzioni amministrative finanziarie
impone tempestività e corrispondenza tra contestazione e sanzione, ma non consente una generica censura sull’intera attività istruttoria se non è specificamente indicata la divergenza tra fatto contestato e fatto sanzionato
art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato per affermare i doveri di particolare pregnanza del consiglio di amministrazione delle banche nel contenimento del rischio e nei controlli interni, che gravano sull’intero organo collegiale, compresi i non esecutivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio
art. 276 TFUE
richiamato nella prospettazione del rinvio pregiudiziale, ritenuto non necessario perché il motivo è manifestamente infondato
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative finanziarie, il principio di legalità e il criterio del tempus regit actum impediscono l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta più favorevole, salvo espressa previsione normativa.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione Consob, il sindacato del giudice di legittimità non può trasformarsi in una nuova istruttoria: sono inammissibili le censure che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio o delle scelte istruttorie dell’autorità di vigilanza.
- Ai fini del termine per la contestazione delle violazioni amministrative in materia finanziaria, l"accertamento non coincide con la mera acquisizione della notizia del fatto, ma con il completamento dell’attività istruttoria necessaria a verificarne la rilevanza sanzionatoria.
- La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e sanzione richiede un’allegazione specifica e autosufficiente della concreta divergenza tra il fatto contestato e quello posto a base della decisione; non basta una critica generica alla documentazione utilizzata.
- Gli amministratori non esecutivi di una banca possono rispondere per omissione quando segnali di allarme documentali rendano doverosa un’attivazione informata; l’autorità di vigilanza deve provare tali segnali, mentre grava sugli interessati dimostrare di avere reagito diligentemente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo, non rispetto a valutazioni, argomentazioni o ricostruzioni istruttorie alternative.
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