Cassazione Civile, Ordinanza n. 34498/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società di persone e i relativi soci avevano agito contro una commercialista chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento di alcuni incarichi professionali. In particolare, la censura in cassazione riguardava la redazione e il deposito della dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2005 per l'anno d'imposta 2004: i ricorrenti lamentavano violazione degli artt. 1218 e 2229 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provati il nesso causale e il carattere dannoso dell'operato della professionista, nonché avesse omesso o male valutato fatti decisivi. Contestavano inoltre la valutazione delle prove e la motivazione resa sulla questione della rappresentanza nel giudizio tributario e sulla probabilità di esito positivo del contenzioso fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità, e che i documenti richiamati non fossero specificamente correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure sulla rappresentanza nel giudizio tributario non si confrontavano con l'autonoma ragione decisoria della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, oltre che alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla responsabilità per inadempimento del professionista.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'attività professionale della commercialista.
Invocato per censurare l'asserita errata valutazione del materiale probatorio.
Invocato per censurare l'asserita errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Usato come base formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata del ricorso.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata e ha liquidato la relativa sanzione.
La Corte ha applicato anche la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio istruttorio, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione non apparente e logicamente non contraddittoria.
- La censura per omesso esame di fatti o per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando si traduca, in concreto, nella mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; se anche una sola ratio decisoria resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
- Le critiche basate su documenti o risultanze istruttorie devono essere specifiche e pertinenti rispetto al fatto controverso e alla statuizione impugnata; un richiamo generico o sganciato dalla ratio decidendi non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese, la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato dovuto per legge.
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