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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34498/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società di persone e i relativi soci avevano agito contro una commercialista chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadempimento di alcuni incarichi professionali. In particolare, la censura in cassazione riguardava la redazione e il deposito della dichiarazione dei redditi Modello UNICO 2005 per l'anno d'imposta 2004: i ricorrenti lamentavano violazione degli artt. 1218 e 2229 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non provati il nesso causale e il carattere dannoso dell'operato della professionista, nonché avesse omesso o male valutato fatti decisivi. Contestavano inoltre la valutazione delle prove e la motivazione resa sulla questione della rappresentanza nel giudizio tributario e sulla probabilità di esito positivo del contenzioso fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio, non consentita nel giudizio di legittimità, e che i documenti richiamati non fossero specificamente correlati alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le censure sulla rappresentanza nel giudizio tributario non si confrontavano con l'autonoma ragione decisoria della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese di lite, oltre che alle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio istruttorio, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione non apparente e logicamente non contraddittoria.
  • La censura per omesso esame di fatti o per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando si traduca, in concreto, nella mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; se anche una sola ratio decisoria resta intatta, il motivo è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione.
  • Le critiche basate su documenti o risultanze istruttorie devono essere specifiche e pertinenti rispetto al fatto controverso e alla statuizione impugnata; un richiamo generico o sganciato dalla ratio decidendi non è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese, la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato dovuto per legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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